Il d. legisl. 8 ottobre 2007, n. 179, recante norme per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e sistema di indennizzo, si inserisce nell’àmbito delle misure di risoluzione alternative delle controversie, per le quali il legislatore mostra un particolare interesse, nella convinzione, che si tratti di strumenti da un lato deflattivi (perché contribuiscono alla riduzione del carico giudiziario) e, dall’altro, più efficaci (in quanto più rapidi) di quelli a disposizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. In armonia con tale premessa il decreto istituisce una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob per l’amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 2, comma 2). Nel lavoro in oggetto vengono analizzate le differenze fra i due istituti: la conciliazione stragiudiziale e il procedimento arbitrale. Infine, viene approfondita la disciplina del procedimento arbitrale che, come si desume dal testo dell’art. 5 del decreto, prevede un modello generale, che può definirsi ordinario (che consiste in un arbitrato avente ad oggetto la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari ai sensi dell’art. 2, d. legisl. n. 179 del 2007) e una forma particolare, l’arbitrato con procedura semplificata, avente ad oggetto « il riconoscimento dell’indennizzo » per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 5, comma 2, e art. 3, com- ma 1, d. legisl. n. 179 del 2007).
Brevi note sulla disciplina istitutiva della camera di conciliazione e di arbitrato presso la consob / Serra, Maria Luisa. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - 3:(2009), pp. 262-267.
Brevi note sulla disciplina istitutiva della camera di conciliazione e di arbitrato presso la consob
SERRA, Maria Luisa
2009-01-01
Abstract
Il d. legisl. 8 ottobre 2007, n. 179, recante norme per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e sistema di indennizzo, si inserisce nell’àmbito delle misure di risoluzione alternative delle controversie, per le quali il legislatore mostra un particolare interesse, nella convinzione, che si tratti di strumenti da un lato deflattivi (perché contribuiscono alla riduzione del carico giudiziario) e, dall’altro, più efficaci (in quanto più rapidi) di quelli a disposizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. In armonia con tale premessa il decreto istituisce una Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob per l’amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 2, comma 2). Nel lavoro in oggetto vengono analizzate le differenze fra i due istituti: la conciliazione stragiudiziale e il procedimento arbitrale. Infine, viene approfondita la disciplina del procedimento arbitrale che, come si desume dal testo dell’art. 5 del decreto, prevede un modello generale, che può definirsi ordinario (che consiste in un arbitrato avente ad oggetto la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari ai sensi dell’art. 2, d. legisl. n. 179 del 2007) e una forma particolare, l’arbitrato con procedura semplificata, avente ad oggetto « il riconoscimento dell’indennizzo » per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 5, comma 2, e art. 3, com- ma 1, d. legisl. n. 179 del 2007).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.