L’Index Marcianus conserve un édit, publié sous l’empire d’Anastase par Illus, praefectus praetorio Orientis, qui, pour la destitution des agoranomoi, prescrit un serment de ceux qui composaient le comité électif de ces magistrats municipaux, y compris les clercs, à l’exception de l’évêque. Pour connaître ce qui a amené le préfet du prétoire à cette exclusion, la recherche à vérifié l’existence d’une règle, ecclésiastique ou impériale, qui implique l’interdiction du serment par les religieux. Dans l’Évangile ce trouve la condamnation des touts les serment, mais cette interdiction n’est pas toujours interprété littéralement par la réflexion patristique, en raison de la persistance de l’utilisation du serment dans la pratique, même par des clercs. Il n’y a pas de sources qui attestent que les synodes ont procédé à une condamnation générale du iusiurandum, ou que ils ont interdit le serment au clergé, sauf dans certains situations particulières. Nombreuses lois impériales postclassiques prévues la prestation de serment, que envahit toutes les branches du droit. Selon une constitution de Marcien, conservée dans C. 1.3.25.1b, les serments des clercs ont été interdit à la fois par des règles ecclésiastiques et par un ancien canon des évêques; mais cette norme semble être en contradiction avec la disposition de l’édit de Illus. Dans les Novelles, Justiniens ne semble pas accepter le principe à la base de la constitution de Marcien, et il semble, au contraire, s’aligner sur l’édit de Illus.
L’Index Marcianus conserva un editto pubblicato, sotto l’impero di Anastasio, da Illus, praefectus praetorio Orientis, che, per la destituzione degli agoranomoi, prescrive un giuramento di coloro che composero il comitato elettivo di questi magistrati municipali, ivi compresi i chierici, ad eccezione del vescovo. Per conoscere ciò che ha condotto il prefetto del pretorio a questa esclusione, la ricerca ha verificato l’esistenza di una regola, ecclesiastica o imperiale, che implichi l’interdizione all’atto di giurare per tutti i religiosi, o parte di essi. Nel Vangelo si rinviene la condanna di tutti i giuramenti, tuttavia questo divieto non fu sempre interpretato letteralmente da parte della riflessione patristica, in ragione della persistenza dell’uso del giuramento nella prassi. Non risultano fonti attestanti che sinodi ecclesiastici abbiano sancito una generale condanna del iusiurandum, o che essi abbiano interdetto il giuramento ai membri del clero, ad eccezione di alcuni casi peculiari. Numerose leges imperiali postclassiche provano la prestazione del giuramento, atto che pervade tutte le branche del diritto. Secondo una costituzione di Marciano, conservata in C. 1.3.25.1b, i giuramenti dei chierici sono interdetti sia da regole ecclesiastiche sia da un antico canone sinodale; ma questa norma sembra entrare in contraddizione con la disposizione dell’editto di Illus. Nelle Novellae, Giustiniano non sembra accettare il principio posto alla base della costituzione di Marciano, al contrario, egli pare allinearsi all’editto di Illus.
Il giuramento dei chierici fra diritto romano e diritto canonico / Rinolfi, Cristiana Maria Anastasia. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 11:(2013).
Il giuramento dei chierici fra diritto romano e diritto canonico
RINOLFI, Cristiana Maria Anastasia
2013-01-01
Abstract
L’Index Marcianus conserva un editto pubblicato, sotto l’impero di Anastasio, da Illus, praefectus praetorio Orientis, che, per la destituzione degli agoranomoi, prescrive un giuramento di coloro che composero il comitato elettivo di questi magistrati municipali, ivi compresi i chierici, ad eccezione del vescovo. Per conoscere ciò che ha condotto il prefetto del pretorio a questa esclusione, la ricerca ha verificato l’esistenza di una regola, ecclesiastica o imperiale, che implichi l’interdizione all’atto di giurare per tutti i religiosi, o parte di essi. Nel Vangelo si rinviene la condanna di tutti i giuramenti, tuttavia questo divieto non fu sempre interpretato letteralmente da parte della riflessione patristica, in ragione della persistenza dell’uso del giuramento nella prassi. Non risultano fonti attestanti che sinodi ecclesiastici abbiano sancito una generale condanna del iusiurandum, o che essi abbiano interdetto il giuramento ai membri del clero, ad eccezione di alcuni casi peculiari. Numerose leges imperiali postclassiche provano la prestazione del giuramento, atto che pervade tutte le branche del diritto. Secondo una costituzione di Marciano, conservata in C. 1.3.25.1b, i giuramenti dei chierici sono interdetti sia da regole ecclesiastiche sia da un antico canone sinodale; ma questa norma sembra entrare in contraddizione con la disposizione dell’editto di Illus. Nelle Novellae, Giustiniano non sembra accettare il principio posto alla base della costituzione di Marciano, al contrario, egli pare allinearsi all’editto di Illus.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.