Il saggio studia il regime giuridico delle Regioni speciali a seguito dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, in particolare alla luce della "clausola di adeguamento automatico" contenuta nell'art. 10 di tale atto normativo, e ciò prendendo in considerazione sia il "profilo esterno" del problema - ossia quello delle relazioni tra Stato e Regioni speciali - sia il "profilo interno" - ovvero quello del regime dei rapporti istituzionali endoregionali e dello status giuridico degli enti locali esistenti nelle regioni ad autonomia particolare. Quanto al profilo esterno, nel saggio si sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore della clausola di adeguamento automatico, anche le relazioni tra Regioni speciali e Stato siano caratterizzate dal quel "principio di equiordinazione" che governa i rapporti tra Stato e Regioni ordinarie. Dirimente, da questo punto di vista, risulta la considerazione della abolizione della clausola dell'interesse nazionale, che determina il venir meno del privilegio che assisteva l'indirizzo politico statale nei suoi rapporti con quello che si produceva al livello regionale. Ciò non può non valere anche nelle relazioni tra Stato e Regioni speciali, con l'importante conseguenza del venir meno del limite dell'interesse nazionale anche in quegli ambiti materiali nei quali, pur successivamente alla riforma del 2001, le Regioni speciali continuino ad esercitare funzioni legislative e funzioni amministrative in base a norme statutarie. Quanto al profilo interno, invece, si sostiene che l'effetto della clausola di adeguamento automatico è quello di determinare l'integrale applicazione del principio di sussidiarietà nelle relazioni endoregionali, quand'anche ciò si traduca in una "diminuzione" di competenze dell'ente-regione rispetto a quelle possedute nel vecchio regime costituzionale. Questa conclusione è raggiunta facendo leva sulla concezione di autonomia come "autogoverno". In particolare, in base a tale concezione, per svolgere il giudizio di "maggiore autonomia" richiesto dalla clausola di adeguamento automatico, è necessario chiedersi se la partecipazione alla produzione delle deliberazioni pubbliche, da parte dei membri degli ordinamenti regionali speciali, sia maggiore applicando le norme del nuovo titolo V della Costituzione, ovvero applicando le norme dei vecchi statuti speciali.

L'"adeguamento automatico" degli statuti speciali / Pajno, Simone. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - (2008).

L'"adeguamento automatico" degli statuti speciali

PAJNO, Simone
2008-01-01

Abstract

Il saggio studia il regime giuridico delle Regioni speciali a seguito dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, in particolare alla luce della "clausola di adeguamento automatico" contenuta nell'art. 10 di tale atto normativo, e ciò prendendo in considerazione sia il "profilo esterno" del problema - ossia quello delle relazioni tra Stato e Regioni speciali - sia il "profilo interno" - ovvero quello del regime dei rapporti istituzionali endoregionali e dello status giuridico degli enti locali esistenti nelle regioni ad autonomia particolare. Quanto al profilo esterno, nel saggio si sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore della clausola di adeguamento automatico, anche le relazioni tra Regioni speciali e Stato siano caratterizzate dal quel "principio di equiordinazione" che governa i rapporti tra Stato e Regioni ordinarie. Dirimente, da questo punto di vista, risulta la considerazione della abolizione della clausola dell'interesse nazionale, che determina il venir meno del privilegio che assisteva l'indirizzo politico statale nei suoi rapporti con quello che si produceva al livello regionale. Ciò non può non valere anche nelle relazioni tra Stato e Regioni speciali, con l'importante conseguenza del venir meno del limite dell'interesse nazionale anche in quegli ambiti materiali nei quali, pur successivamente alla riforma del 2001, le Regioni speciali continuino ad esercitare funzioni legislative e funzioni amministrative in base a norme statutarie. Quanto al profilo interno, invece, si sostiene che l'effetto della clausola di adeguamento automatico è quello di determinare l'integrale applicazione del principio di sussidiarietà nelle relazioni endoregionali, quand'anche ciò si traduca in una "diminuzione" di competenze dell'ente-regione rispetto a quelle possedute nel vecchio regime costituzionale. Questa conclusione è raggiunta facendo leva sulla concezione di autonomia come "autogoverno". In particolare, in base a tale concezione, per svolgere il giudizio di "maggiore autonomia" richiesto dalla clausola di adeguamento automatico, è necessario chiedersi se la partecipazione alla produzione delle deliberazioni pubbliche, da parte dei membri degli ordinamenti regionali speciali, sia maggiore applicando le norme del nuovo titolo V della Costituzione, ovvero applicando le norme dei vecchi statuti speciali.
2008
L'"adeguamento automatico" degli statuti speciali / Pajno, Simone. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - (2008).
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