Il testo riproduce la relazione tenuta all’incontro di studio “La tutela dei beni culturali”, organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, in memoria del giudice Rosario Livatino (Agrigento 20- 22 settembre 2004). Il sistema italiano di tutela penale dei beni culturali è contraddittorio e incoerente. Si pensi alla fase della lesione e a quella del pericolo. Con riferimento alla prima, il legislatore non riconosce alla tutela dei beni culturali un ruolo adeguato al rango costituzionale, né sotto il profilo della struttura del reato né sotto il profilo sanzionatorio. Sotto il profilo della struttura, è criticabile infatti che la culturalità del bene rappresenti circostanza aggravante, giacché in tale struttura la culturalità del bene costituisce semplice disvalore aggiuntivo rispetto ad un profilo patrimoniale ritenuto dal legislatore disvalore principale; tale tipo di configurazione può comportare poi l’elisione di tale disvalore aggiuntivo attraverso il giudizio di bilanciamento. Sotto il profilo sanzionatorio non è condivisibile il trattamento più grave riservato al furto (aggravato) di beni culturali rispetto al danneggiamento (aggravato) di beni culturali: tale differenza deriva dal “tradizionale” (ma ormai antistorico) rigore delle aggravanti del furto, ma urta contro il rilievo che in una scala di gravità di lesione del bene giuridico al gradino più alto si trova la distruzione e il danneggiamento del bene culturale e poi il furto di esso. Tanto più in un ordinamento come il nostro (e come buona parte di quelli europei) che considera attributo essenziale dell’oggetto della condotta di furto la fruibilità pubblica del bene culturale più ancora del suo intrinseco valore ideale e che dunque esclude dall’ambito dell’aggravante i beni culturali che tale destinazione non hanno. Con riferimento alla fase del pericolo, l’importanza del bene viene invece ritenuta, evidentemente, tale da giustificare la meritevolezza e il bisogno di una significativa anticipazione della tutela penale attraverso l’utilizzo della tecnica del pericolo astratto. Il nostro è pertanto un ordinamento severo quando non solo non c’è lesione del bene ma anche quando la previsione della pericolosità è solo astratta e reca immancabilmente un margine di presunzione. Al contrario tale impostazione severa svanisce quando il tipo di offesa è quello della lesione. Da questa impostazione contraddittoria deriva - se non una uniformità di trattamento - una insufficiente differenziazione della tipologia di offese.

LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO / Demuro, Giampaolo. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4856. - 10:(2006), pp. 101-159.

LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

DEMURO, Giampaolo
2006-01-01

Abstract

Il testo riproduce la relazione tenuta all’incontro di studio “La tutela dei beni culturali”, organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, in memoria del giudice Rosario Livatino (Agrigento 20- 22 settembre 2004). Il sistema italiano di tutela penale dei beni culturali è contraddittorio e incoerente. Si pensi alla fase della lesione e a quella del pericolo. Con riferimento alla prima, il legislatore non riconosce alla tutela dei beni culturali un ruolo adeguato al rango costituzionale, né sotto il profilo della struttura del reato né sotto il profilo sanzionatorio. Sotto il profilo della struttura, è criticabile infatti che la culturalità del bene rappresenti circostanza aggravante, giacché in tale struttura la culturalità del bene costituisce semplice disvalore aggiuntivo rispetto ad un profilo patrimoniale ritenuto dal legislatore disvalore principale; tale tipo di configurazione può comportare poi l’elisione di tale disvalore aggiuntivo attraverso il giudizio di bilanciamento. Sotto il profilo sanzionatorio non è condivisibile il trattamento più grave riservato al furto (aggravato) di beni culturali rispetto al danneggiamento (aggravato) di beni culturali: tale differenza deriva dal “tradizionale” (ma ormai antistorico) rigore delle aggravanti del furto, ma urta contro il rilievo che in una scala di gravità di lesione del bene giuridico al gradino più alto si trova la distruzione e il danneggiamento del bene culturale e poi il furto di esso. Tanto più in un ordinamento come il nostro (e come buona parte di quelli europei) che considera attributo essenziale dell’oggetto della condotta di furto la fruibilità pubblica del bene culturale più ancora del suo intrinseco valore ideale e che dunque esclude dall’ambito dell’aggravante i beni culturali che tale destinazione non hanno. Con riferimento alla fase del pericolo, l’importanza del bene viene invece ritenuta, evidentemente, tale da giustificare la meritevolezza e il bisogno di una significativa anticipazione della tutela penale attraverso l’utilizzo della tecnica del pericolo astratto. Il nostro è pertanto un ordinamento severo quando non solo non c’è lesione del bene ma anche quando la previsione della pericolosità è solo astratta e reca immancabilmente un margine di presunzione. Al contrario tale impostazione severa svanisce quando il tipo di offesa è quello della lesione. Da questa impostazione contraddittoria deriva - se non una uniformità di trattamento - una insufficiente differenziazione della tipologia di offese.
2006
LA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI, ANCHE ALLA LUCE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO / Demuro, Giampaolo. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4856. - 10:(2006), pp. 101-159.
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