La Corte dei conti, sezione Lombardia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 24, commi 1 e 2, 111 e 103, comma 2, Cost. - della disciplina sulla nullità posta dall’art. 17, comma 30-ter, l. 102/2009, cit. Più specificamente, sul presupposto che la disciplina in questione prevede che la nullità ivi sancita deve essere fatta valere “innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”, il Giudice remittente ne ha evidenziato il contrasto con le sopra richiamate norme costituzionali in quanto: a) non prevede il contraddittorio tra le parti; b) fissa “un termine irragionevolmente breve, in assenza di ragioni cautelari e d'urgenza, per decidere su una mera istanza di nullità da parte della competente sezione giurisdizionale; c) non stabilisce “conseguenze processuali e sostanziali in caso di tardivo o omesso deposito della sentenza”.
Anche la Corte dei conti lombarda ritiene incostituzionali le nuove norme sulla nullità dei processi / Occhiena, Massimo; Massimiliano, Atelli. - In: DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA. - ISSN 1974-207X. - 5:(2009), pp. 12-18.
Anche la Corte dei conti lombarda ritiene incostituzionali le nuove norme sulla nullità dei processi
OCCHIENA, Massimo;
2009-01-01
Abstract
La Corte dei conti, sezione Lombardia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 24, commi 1 e 2, 111 e 103, comma 2, Cost. - della disciplina sulla nullità posta dall’art. 17, comma 30-ter, l. 102/2009, cit. Più specificamente, sul presupposto che la disciplina in questione prevede che la nullità ivi sancita deve essere fatta valere “innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”, il Giudice remittente ne ha evidenziato il contrasto con le sopra richiamate norme costituzionali in quanto: a) non prevede il contraddittorio tra le parti; b) fissa “un termine irragionevolmente breve, in assenza di ragioni cautelari e d'urgenza, per decidere su una mera istanza di nullità da parte della competente sezione giurisdizionale; c) non stabilisce “conseguenze processuali e sostanziali in caso di tardivo o omesso deposito della sentenza”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.