La distinzione, presente sin da epoca risalente nel diritto romano, fra le due grandi tassonomie zoologiche aventi rilevanza giuridica – animal e bestia – rivela la complessità delle relazioni fra uomo e ‘altri’ animali. Se da un lato il termine animal, che vale a classificare e comprendere sia l’uomo sia gli altri animali, rimanda alla generale affinità fra tutti gli esseri animati, dall’altro il termine bestia, che invece indica generalmente solo l’animale non umano, è espressione della rottura di tale affinità. Tale distinzione è oggetto di attenzione da parte dei giuristi romani nella prospettiva della natura dell’animale non umano, come attesta anzitutto Ulpiano, il quale riprende dai filosofi greci, in particolare da Pitagora, l’idea della partecipazione degli altri animali al diritto, definendo il diritto naturale (D. 1.1.1.3) come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati. Il presente lavoro analizza il tema della natura animale nella prospettiva dell’edictum de feris, il quale mirava a garantire la sicurezza pubblica sanzionando le diverse ipotesi di danno derivanti da esemplari presenti in luoghi pubblici appartenenti a specie animali classificate nel novero delle ferae bestiae in ragione della loro potenziale aggressività e capacità di recare offesa.
Ferae bestiae: il superamento della logica potestativa nell’edictum de feris / Onida, P. P.. - In: DERECHO ANIMAL. - ISSN 3020-1071. - Volume monografico Animales en el Derecho Romano. Animals in Roman Law, ed. M.F. Cursi - M. Giménez-Candela, Tirant lo Blanch, Valencia 2025:(2025), pp. 516-553.
Ferae bestiae: il superamento della logica potestativa nell’edictum de feris
P. P. Onida
2025-01-01
Abstract
La distinzione, presente sin da epoca risalente nel diritto romano, fra le due grandi tassonomie zoologiche aventi rilevanza giuridica – animal e bestia – rivela la complessità delle relazioni fra uomo e ‘altri’ animali. Se da un lato il termine animal, che vale a classificare e comprendere sia l’uomo sia gli altri animali, rimanda alla generale affinità fra tutti gli esseri animati, dall’altro il termine bestia, che invece indica generalmente solo l’animale non umano, è espressione della rottura di tale affinità. Tale distinzione è oggetto di attenzione da parte dei giuristi romani nella prospettiva della natura dell’animale non umano, come attesta anzitutto Ulpiano, il quale riprende dai filosofi greci, in particolare da Pitagora, l’idea della partecipazione degli altri animali al diritto, definendo il diritto naturale (D. 1.1.1.3) come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati. Il presente lavoro analizza il tema della natura animale nella prospettiva dell’edictum de feris, il quale mirava a garantire la sicurezza pubblica sanzionando le diverse ipotesi di danno derivanti da esemplari presenti in luoghi pubblici appartenenti a specie animali classificate nel novero delle ferae bestiae in ragione della loro potenziale aggressività e capacità di recare offesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


