Le vicende del PNRR e della sua attuazione nel corso del primo triennio sembrano restituire qualcosa di inedito per l’autonomia regionale, ossia una sorta di “sospensione” (o, forse, solo una “moratoria” fino al 2026) delle prerogative costituzionali che – almeno sulla Carta – dovrebbero spettare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla richiamata riemersione del paradigma della preminenza politica dello Stato centrale, infatti, il PNRR ha aggiunto, combinandolo in modo consustanziale con il primo, il paradigma della necessità e urgenza di rispettare puntualmente gli obblighi, i vincoli e il rigidissimo cronoprogramma scaturiti – in termini assai stringenti e con lo spettro di specifiche sanzioni di natura politica, giuridica ed economica – dall’adesione dell’Italia al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) istituito dal reg. UE 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al fine di beneficiare dello straordinario stock di risorse finanziarie messe a disposizione. Questo paradigma della necessità e urgenza ha conformato fino a oggi, in modo pressoché totalizzante, sia le vicende della prima approvazione del Piano (condizionate al rispetto della scadenza del 30 aprile 2021 per la presentazione alla Commissione europea) e poi della recente revisione intervenuta nel 2023, sia le vicende della normazione sul Piano, a partire dal tipo di fonte utilizzata. Anche le vicende della fase attuativa del Piano, peraltro, rendono ragione del progressivo consolidamento di una concezione delle Regioni (e, più in generale, dell’intero sistema delle autonomie territoriali) da parte degli apparati governativi che sembra obliterare la prescrittività del quadro normativo costituzionale, perché rivela come gli enti regionali siano considerati né più, né meno, che alla stregua di interlocutori qualificati in grado di fornire (all’occorrenza e “a chiamata”) semplici contributi istruttori, informazioni, dati, punti di vista (e, magari, sostegno politico ab externo) per l’assunzione di decisioni che restano saldamente ancorate a un indirizzo politico-amministrativo unilateralmente formato al livello centrale. Tutti gli elementi emersi restituiscono delle Regioni un’immagine assai lontana da quella di enti cui la Costituzione riconosce prerogative di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria e, corrispondentemente, un’immagine degli organi regionali assai lontana da quella di organi espressione del principio democratico e, come tali, politicamente responsabili della loro azione, delle loro risorse e dei loro bilanci nei confronti delle rispettive comunità territoriali.

Il PNRR e l’autonomia regionale "sospesa": tra urgenze del presente e Costituzione del futuro / Cecchetti, Marcello; Bergo, Monica. - In: LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO. - ISSN 1126-7917. - 1:1(2024), pp. 17-57.

Il PNRR e l’autonomia regionale "sospesa": tra urgenze del presente e Costituzione del futuro

Cecchetti Marcello
Writing – Original Draft Preparation
;
Bergo Monica
Writing – Original Draft Preparation
2024-01-01

Abstract

Le vicende del PNRR e della sua attuazione nel corso del primo triennio sembrano restituire qualcosa di inedito per l’autonomia regionale, ossia una sorta di “sospensione” (o, forse, solo una “moratoria” fino al 2026) delle prerogative costituzionali che – almeno sulla Carta – dovrebbero spettare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla richiamata riemersione del paradigma della preminenza politica dello Stato centrale, infatti, il PNRR ha aggiunto, combinandolo in modo consustanziale con il primo, il paradigma della necessità e urgenza di rispettare puntualmente gli obblighi, i vincoli e il rigidissimo cronoprogramma scaturiti – in termini assai stringenti e con lo spettro di specifiche sanzioni di natura politica, giuridica ed economica – dall’adesione dell’Italia al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) istituito dal reg. UE 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al fine di beneficiare dello straordinario stock di risorse finanziarie messe a disposizione. Questo paradigma della necessità e urgenza ha conformato fino a oggi, in modo pressoché totalizzante, sia le vicende della prima approvazione del Piano (condizionate al rispetto della scadenza del 30 aprile 2021 per la presentazione alla Commissione europea) e poi della recente revisione intervenuta nel 2023, sia le vicende della normazione sul Piano, a partire dal tipo di fonte utilizzata. Anche le vicende della fase attuativa del Piano, peraltro, rendono ragione del progressivo consolidamento di una concezione delle Regioni (e, più in generale, dell’intero sistema delle autonomie territoriali) da parte degli apparati governativi che sembra obliterare la prescrittività del quadro normativo costituzionale, perché rivela come gli enti regionali siano considerati né più, né meno, che alla stregua di interlocutori qualificati in grado di fornire (all’occorrenza e “a chiamata”) semplici contributi istruttori, informazioni, dati, punti di vista (e, magari, sostegno politico ab externo) per l’assunzione di decisioni che restano saldamente ancorate a un indirizzo politico-amministrativo unilateralmente formato al livello centrale. Tutti gli elementi emersi restituiscono delle Regioni un’immagine assai lontana da quella di enti cui la Costituzione riconosce prerogative di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria e, corrispondentemente, un’immagine degli organi regionali assai lontana da quella di organi espressione del principio democratico e, come tali, politicamente responsabili della loro azione, delle loro risorse e dei loro bilanci nei confronti delle rispettive comunità territoriali.
2024
Il PNRR e l’autonomia regionale "sospesa": tra urgenze del presente e Costituzione del futuro / Cecchetti, Marcello; Bergo, Monica. - In: LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO. - ISSN 1126-7917. - 1:1(2024), pp. 17-57.
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