La sentenza annotata affronta la questione dell’applicabilità delle deroghe previste dalle lettere a) e b) dell’art. 63, PSD2, ai pagamenti di importo ridotto eseguiti in modalità contactless. In particolare, la nota si concentra su tre aspetti particolarmente importanti sui quali si è espressa la Corte: a) se la funzionalità Near Field Communication (NFC) di cui sono dotate le carte bancarie multifunzionali, possa essere considerata uno strumento di pagamento autonomo rispetto alla carta in cui essa è incorporata; b) se i pagamenti di importo ridotto eseguiti in modalità contactless possono considerarsi dei pagamenti anonimi in quanto per la loro esecuzione non è richiesta la Strong Customer Authentication e con quali conseguenze in relazione alla responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di un’operazione non autorizzata; c) se per l’assolvimento dell’onere della prova richiesto all’intermediario in relazione ai pagamenti eseguiti construmenti di pagamento che non possono essere bloccati sia sufficiente la sua dichiarazione in ordine all’impossibilità tecnica di procedere al blocco dello strumento rubato o smarrito o se sia, in ogni caso, necessario che egli fornisca la prova che, allo stato delle attuali conoscenze tecnologiche, non sia in alcunmodo possibile bloccare lo strumento di pagamento.
I pagamenti contactless nel sistema della PSD2 / Marasà, Flaminia. - In: BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO. - ISSN 2499-1007. - (2022), pp. 149-172.
I pagamenti contactless nel sistema della PSD2
2022-01-01
Abstract
La sentenza annotata affronta la questione dell’applicabilità delle deroghe previste dalle lettere a) e b) dell’art. 63, PSD2, ai pagamenti di importo ridotto eseguiti in modalità contactless. In particolare, la nota si concentra su tre aspetti particolarmente importanti sui quali si è espressa la Corte: a) se la funzionalità Near Field Communication (NFC) di cui sono dotate le carte bancarie multifunzionali, possa essere considerata uno strumento di pagamento autonomo rispetto alla carta in cui essa è incorporata; b) se i pagamenti di importo ridotto eseguiti in modalità contactless possono considerarsi dei pagamenti anonimi in quanto per la loro esecuzione non è richiesta la Strong Customer Authentication e con quali conseguenze in relazione alla responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di un’operazione non autorizzata; c) se per l’assolvimento dell’onere della prova richiesto all’intermediario in relazione ai pagamenti eseguiti construmenti di pagamento che non possono essere bloccati sia sufficiente la sua dichiarazione in ordine all’impossibilità tecnica di procedere al blocco dello strumento rubato o smarrito o se sia, in ogni caso, necessario che egli fornisca la prova che, allo stato delle attuali conoscenze tecnologiche, non sia in alcunmodo possibile bloccare lo strumento di pagamento.File | Dimensione | Formato | |
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