Il contributo muove da una disamina della riforma costituzionale del 2022, che ha iscritto la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Carta, nonché da alcune recenti iniziative assunte a livello di ordinamento europeo, per indagare i caratteri e le modalità di configurazione di quella che l’Autore definisce “funzione sociale della tutela dell’ambiente”, nel tentativo di fornire una ricostruzione sistematica delle ragioni di diritto costituzionale secondo le quali le politiche di sviluppo economico, anche di tipo programmatorio, da assumersi ai sensi dell’art. 41, terzo comma, Cost., debbano essere declinate anche in senso ambientale. Su tale ultimo versante, in particolare, la riflessione si focalizza sull’obiettivo di verificare se l’attuazione del nuovo “programma costituzionale” imponga il ricorso, da parte dei decisori pubblici (e in primisdel Legislatore), a particolari strumenti e, più specificamente, agli istituti e agli studi concernenti la contabilizzazione del Capitale Naturale e l’attribuzione di valore economico all’ambiente e alle sue componenti.
La “funzione sociale della tutela dell’ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo / BAROZZI REGGIANI, Giovanni. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - n. 7/2024(2024), pp. 46-87.
La “funzione sociale della tutela dell’ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo
Giovanni Barozzi Reggiani
2024-01-01
Abstract
Il contributo muove da una disamina della riforma costituzionale del 2022, che ha iscritto la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Carta, nonché da alcune recenti iniziative assunte a livello di ordinamento europeo, per indagare i caratteri e le modalità di configurazione di quella che l’Autore definisce “funzione sociale della tutela dell’ambiente”, nel tentativo di fornire una ricostruzione sistematica delle ragioni di diritto costituzionale secondo le quali le politiche di sviluppo economico, anche di tipo programmatorio, da assumersi ai sensi dell’art. 41, terzo comma, Cost., debbano essere declinate anche in senso ambientale. Su tale ultimo versante, in particolare, la riflessione si focalizza sull’obiettivo di verificare se l’attuazione del nuovo “programma costituzionale” imponga il ricorso, da parte dei decisori pubblici (e in primisdel Legislatore), a particolari strumenti e, più specificamente, agli istituti e agli studi concernenti la contabilizzazione del Capitale Naturale e l’attribuzione di valore economico all’ambiente e alle sue componenti.File | Dimensione | Formato | |
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