La natura sostanziale dall’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004non consente l’applicabilitàretroattiva ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005del meccanismo presuntivo che consente di recuperare a tassazione le movimentazioni contabilizzate in ingresso sui conti correnti del professionista.
Nelle indagini bancarie non è consentita all’Ufficio l’applicazione retroattiva ad annualità precedenti il periodo d’imposta 2005 / Scanu, Giuseppe Giovanni. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - 2(2018).
Nelle indagini bancarie non è consentita all’Ufficio l’applicazione retroattiva ad annualità precedenti il periodo d’imposta 2005
Giuseppe Giovanni Scanu
2018-01-01
Abstract
La natura sostanziale dall’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004non consente l’applicabilitàretroattiva ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005del meccanismo presuntivo che consente di recuperare a tassazione le movimentazioni contabilizzate in ingresso sui conti correnti del professionista.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.