La natura sostanziale dall’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004non consente l’applicabilitàretroattiva ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005del meccanismo presuntivo che consente di recuperare a tassazione le movimentazioni contabilizzate in ingresso sui conti correnti del professionista.

Nelle indagini bancarie non è consentita all’Ufficio l’applicazione retroattiva ad annualità precedenti il periodo d’imposta 2005 / Scanu, Giuseppe Giovanni. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - 2(2018).

Nelle indagini bancarie non è consentita all’Ufficio l’applicazione retroattiva ad annualità precedenti il periodo d’imposta 2005

Giuseppe Giovanni Scanu
2018-01-01

Abstract

La natura sostanziale dall’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004non consente l’applicabilitàretroattiva ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005del meccanismo presuntivo che consente di recuperare a tassazione le movimentazioni contabilizzate in ingresso sui conti correnti del professionista.
2018
Nelle indagini bancarie non è consentita all’Ufficio l’applicazione retroattiva ad annualità precedenti il periodo d’imposta 2005 / Scanu, Giuseppe Giovanni. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - 2(2018).
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