The so-called differentiated regionalism envisaged in Art. 116 of the Italian Constitu- tion may represent an opportunity if used for enhancing the specific territorial vocations in a perspective of greater efficiency in the management of devolved functions. In the pro- cess of taking on new functions, the issue of financial needs is crucial and passes through the overcoming of the “regionalised historical costs” towards the criterion of standard costs that are financed through quotas of State taxes accrued within the regional territo- ry. This is the only way to reach an enhanced autonomy really respectful of the princi- ples that regulate differentiation, thus safeguarding the national legal, economic and fi- nancial unity.

Il regionalismo differenziato previsto all’art. 116 Cost. può rappresentare un’oppor- tunità se colta per valorizzare le specifiche vocazioni territoriali in una prospettiva di maggior efficienza nella gestione delle funzioni devolute. Nel procedimento di assunzione di nuove funzioni, il nodo del fabbisogno finanziario è cruciale e passa per il superamento dei “costi storici regionalizzati” per pervenire ai costi standard da finanziarsi tramite le compartecipazioni dei tributi erariali maturati nel territorio regionale. Solo così il riconoscimento di un’autonomia rafforzata può dirsi davvero rispettoso dei principi che regolano la differenziazione, salvaguardandosi l’unità giuridica, economica e finanziaria nazionale.

Regionalismo differenziato e sostenibilità finanziaria / Scanu, Giuseppe Giovanni. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2280-1332. - 1-2019(2019), pp. 137-152.

Regionalismo differenziato e sostenibilità finanziaria

Giuseppe Giovanni Scanu
2019-01-01

Abstract

The so-called differentiated regionalism envisaged in Art. 116 of the Italian Constitu- tion may represent an opportunity if used for enhancing the specific territorial vocations in a perspective of greater efficiency in the management of devolved functions. In the pro- cess of taking on new functions, the issue of financial needs is crucial and passes through the overcoming of the “regionalised historical costs” towards the criterion of standard costs that are financed through quotas of State taxes accrued within the regional territo- ry. This is the only way to reach an enhanced autonomy really respectful of the princi- ples that regulate differentiation, thus safeguarding the national legal, economic and fi- nancial unity.
2019
Il regionalismo differenziato previsto all’art. 116 Cost. può rappresentare un’oppor- tunità se colta per valorizzare le specifiche vocazioni territoriali in una prospettiva di maggior efficienza nella gestione delle funzioni devolute. Nel procedimento di assunzione di nuove funzioni, il nodo del fabbisogno finanziario è cruciale e passa per il superamento dei “costi storici regionalizzati” per pervenire ai costi standard da finanziarsi tramite le compartecipazioni dei tributi erariali maturati nel territorio regionale. Solo così il riconoscimento di un’autonomia rafforzata può dirsi davvero rispettoso dei principi che regolano la differenziazione, salvaguardandosi l’unità giuridica, economica e finanziaria nazionale.
Regionalismo differenziato e sostenibilità finanziaria / Scanu, Giuseppe Giovanni. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2280-1332. - 1-2019(2019), pp. 137-152.
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