Il presente lavoro s’inserisce nel dibattito, avente carattere di vexata questio (in dottrina e in giurisprudenza), circa il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto d’appalto. In particolare, l’Autore intende esaminare il (nuovo) potere d’inefficacia contrattuale positivizzato dal Codice del processo amministrativo agli artt. 121 e 122 al fine di valutarne gli aspetti di continuità e/o le rotture rispetto alle soluzioni elaborate in passato sul tema. L’obiettivo che guida il lavoro è quello d’interpretare la privazione di effetti del contratto come una «misura processuale satisfattoria» in linea con i caratteri di una giurisdizione di diritto soggettivo; ovvero cercare di definire il potere de qua come «ponte» e misura mediana che denota una «tensione» e una finalizzazione alle ulteriori pronunce (subentro o rinnovo della gara) realmente satisfattorie per la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo del ricorrente nonché del suo «bene della vita». Per raggiungere tale risultato interpretativo si sono dovuti affrontare una serie di profili critici, sostanziali e processuali, cercando di adottare (sempre) la soluzione interpretativa più funzionale all’obiettivo citato, in particolare: l’officiosità o l’assoggettamento al principio della domanda di detto potere; il carattere dichiarativo o costitutivo della sentenza del g.a.; il rapporto tra potere d’inefficacia e (residuo) potere di autotela della p.a.; il ruolo amministrativo (o meno) del g.a. nel bilanciamento degli interessi coinvolti ed, infine, l’influenza della posizione dell’aggiudicatario quale (ulteriore) limite all’espletamento del potere.
La dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come misura processuale satisfattoria / Vaccari, Stefano. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - XXXIII:1(2015), pp. 255-328.
La dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come misura processuale satisfattoria
Vaccari, Stefano
2015-01-01
Abstract
Il presente lavoro s’inserisce nel dibattito, avente carattere di vexata questio (in dottrina e in giurisprudenza), circa il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto d’appalto. In particolare, l’Autore intende esaminare il (nuovo) potere d’inefficacia contrattuale positivizzato dal Codice del processo amministrativo agli artt. 121 e 122 al fine di valutarne gli aspetti di continuità e/o le rotture rispetto alle soluzioni elaborate in passato sul tema. L’obiettivo che guida il lavoro è quello d’interpretare la privazione di effetti del contratto come una «misura processuale satisfattoria» in linea con i caratteri di una giurisdizione di diritto soggettivo; ovvero cercare di definire il potere de qua come «ponte» e misura mediana che denota una «tensione» e una finalizzazione alle ulteriori pronunce (subentro o rinnovo della gara) realmente satisfattorie per la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo del ricorrente nonché del suo «bene della vita». Per raggiungere tale risultato interpretativo si sono dovuti affrontare una serie di profili critici, sostanziali e processuali, cercando di adottare (sempre) la soluzione interpretativa più funzionale all’obiettivo citato, in particolare: l’officiosità o l’assoggettamento al principio della domanda di detto potere; il carattere dichiarativo o costitutivo della sentenza del g.a.; il rapporto tra potere d’inefficacia e (residuo) potere di autotela della p.a.; il ruolo amministrativo (o meno) del g.a. nel bilanciamento degli interessi coinvolti ed, infine, l’influenza della posizione dell’aggiudicatario quale (ulteriore) limite all’espletamento del potere.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.