L’obiettivo del presente articolo è di esaminare alcune fondamentali questioni di carattere sostanziale e procedurale che la questione Rohingya solleva. Le prime attengono alla qualificazione delle condotte, ascrivibili ai membri dell’esercito e delle forze di polizia birmane, in quanto crimini sui quali la Corte ha giurisdizione; le seconde attengono invece agli aspetti più prettamente procedurali connessi con la richiesta inviata dal Procuratore,che appare inedita perché solleva per la prima volta il problema dell’esercizio della giurisdizione ai sensi dell’art. 19(3) dello Statuto della Corte. Gli aspetti della questione Rohingya – definita dal Procuratore come eccezionale – appaiono di particolare interesse perché nella loro peculiarità rappresentano un significativo banco di prova per la Corte, in un momento storico in cui il tema della “crisi” della Corte penale, del suo ruolo e della sua reale capacità di adempiere al mandato conferito sono oggetto di un ampio e vivace dibattito; sono altresì di interesse perché il caso Rohingya, può costituire un precedente sulla base del quale la giurisdizione della Corte potrebbe essere affermata in futuro in ordine a casi che presentino caratteristiche analoghe.
Aspetti sostanziali e procedurali della questione Rohingya di fronte alla Corte penale internazionale / Angioi, Antonella Silvia. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - 2(2019), pp. 264-291.
Aspetti sostanziali e procedurali della questione Rohingya di fronte alla Corte penale internazionale
angioi silvia
2019-01-01
Abstract
L’obiettivo del presente articolo è di esaminare alcune fondamentali questioni di carattere sostanziale e procedurale che la questione Rohingya solleva. Le prime attengono alla qualificazione delle condotte, ascrivibili ai membri dell’esercito e delle forze di polizia birmane, in quanto crimini sui quali la Corte ha giurisdizione; le seconde attengono invece agli aspetti più prettamente procedurali connessi con la richiesta inviata dal Procuratore,che appare inedita perché solleva per la prima volta il problema dell’esercizio della giurisdizione ai sensi dell’art. 19(3) dello Statuto della Corte. Gli aspetti della questione Rohingya – definita dal Procuratore come eccezionale – appaiono di particolare interesse perché nella loro peculiarità rappresentano un significativo banco di prova per la Corte, in un momento storico in cui il tema della “crisi” della Corte penale, del suo ruolo e della sua reale capacità di adempiere al mandato conferito sono oggetto di un ampio e vivace dibattito; sono altresì di interesse perché il caso Rohingya, può costituire un precedente sulla base del quale la giurisdizione della Corte potrebbe essere affermata in futuro in ordine a casi che presentino caratteristiche analoghe.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


