Le regole giuridiche contenute nell’editto degli edili curuli in tema di dichiarazione dei vizi occulti della cosa venduta concernevano le sole ipotesi in cui il servus fosse oggetto principale di compravendita. Dall’esame dei frammenti raccolti nel titolo 21.1 del Digesto emergono alcuni casi di vendite in cui il servus veniva trasferito in qualità di “accessorio” di una res, per i quali la giurisprudenza del II e III sec. d.C. mostrò particolare attenzione, elaborando una riflessione assai articolata in merito all’opportunità di applicare alle suddette fattispecie le norme dell’editto de mancipiis emundis vendundis sui vizi della cosa venduta.In questo contributo, dopo aver affrontato preliminarmente le questioni sollevate dalla dottrina inerenti all’esistenza della regola edittale ‘si alii rei homo accedat’ quale rubrica vera e propria dell’editto edilizio, nonché del suo contenuto specifico, saranno esaminati i frammenti dedicati ai casi specifici enucleati dai prudentes riguardanti l’applicazione della clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’, al fine di ricostruire i percorsi di interpretazione giurisprudenziale ed individuare la disciplina giuridica relativa alla dichiarazione dei vizi occulti nel caso di vendita di uno o più schiavi trasferiti in qualità di “accessorio” di un altro bene.

La vendita del servus in qualità di ‘accessorio’ di una res: la rubrica ‘si alii rei homo accedat’ dell’editto degli edili curuli / Ortu, R.. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4864. - XXV:2(2020), pp. 209-244.

La vendita del servus in qualità di ‘accessorio’ di una res: la rubrica ‘si alii rei homo accedat’ dell’editto degli edili curuli.

R. ORTU
2020-01-01

Abstract

Le regole giuridiche contenute nell’editto degli edili curuli in tema di dichiarazione dei vizi occulti della cosa venduta concernevano le sole ipotesi in cui il servus fosse oggetto principale di compravendita. Dall’esame dei frammenti raccolti nel titolo 21.1 del Digesto emergono alcuni casi di vendite in cui il servus veniva trasferito in qualità di “accessorio” di una res, per i quali la giurisprudenza del II e III sec. d.C. mostrò particolare attenzione, elaborando una riflessione assai articolata in merito all’opportunità di applicare alle suddette fattispecie le norme dell’editto de mancipiis emundis vendundis sui vizi della cosa venduta.In questo contributo, dopo aver affrontato preliminarmente le questioni sollevate dalla dottrina inerenti all’esistenza della regola edittale ‘si alii rei homo accedat’ quale rubrica vera e propria dell’editto edilizio, nonché del suo contenuto specifico, saranno esaminati i frammenti dedicati ai casi specifici enucleati dai prudentes riguardanti l’applicazione della clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’, al fine di ricostruire i percorsi di interpretazione giurisprudenziale ed individuare la disciplina giuridica relativa alla dichiarazione dei vizi occulti nel caso di vendita di uno o più schiavi trasferiti in qualità di “accessorio” di un altro bene.
2020
La vendita del servus in qualità di ‘accessorio’ di una res: la rubrica ‘si alii rei homo accedat’ dell’editto degli edili curuli / Ortu, R.. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4864. - XXV:2(2020), pp. 209-244.
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