Il regolamento comunitario n. 2157/2001, destinato a entrare in vigore l’8 ottobre 2004, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, contiene la disciplina, particolarmente complessa, della cosiddettaSocietas europaea, una «nuova entità societaria» riconducibile alla forma della società per azioni, la cui previsione si inserisce a pieno titolo nel processo di partecipazione dei lavoratori alla impresa. La disciplina dellaSocietas europaeatrae le sue fonti dalle disposizioni del regolamento e dalle disposizioni contenute nello statuto della società, qualora il regolamento rinvii ad esse; oppure, per quanto non disciplinato dal regolamento, dalle «disposizioni di legge» degli Stati membri emanate in applicazione delle disposizioni comunitarie dettate per laSocietas europaea; dalle «disposizioni di legge» degli Stati membri per le società per azioni, purché costituite in conformità della «legge» dello Stato membro in cui laSocietas europaeaha la sede sociale; dalle disposizioni dello statuto alle condizioni previste per le società per azioni, purché, come nel caso precedente, costituite in conformità della «legge» dello Stato membro in cui laSocietas europaeaha la sede sociale.
Tensioni non risolte nel nuovo diritto societario: una lettura romanistica / Onida, Pietro Paolo. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 3(2004).
Tensioni non risolte nel nuovo diritto societario: una lettura romanistica
Onida, Pietro Paolo
2004-01-01
Abstract
Il regolamento comunitario n. 2157/2001, destinato a entrare in vigore l’8 ottobre 2004, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, contiene la disciplina, particolarmente complessa, della cosiddettaSocietas europaea, una «nuova entità societaria» riconducibile alla forma della società per azioni, la cui previsione si inserisce a pieno titolo nel processo di partecipazione dei lavoratori alla impresa. La disciplina dellaSocietas europaeatrae le sue fonti dalle disposizioni del regolamento e dalle disposizioni contenute nello statuto della società, qualora il regolamento rinvii ad esse; oppure, per quanto non disciplinato dal regolamento, dalle «disposizioni di legge» degli Stati membri emanate in applicazione delle disposizioni comunitarie dettate per laSocietas europaea; dalle «disposizioni di legge» degli Stati membri per le società per azioni, purché costituite in conformità della «legge» dello Stato membro in cui laSocietas europaeaha la sede sociale; dalle disposizioni dello statuto alle condizioni previste per le società per azioni, purché, come nel caso precedente, costituite in conformità della «legge» dello Stato membro in cui laSocietas europaeaha la sede sociale.File | Dimensione | Formato | |
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