Nel quadro complesso dei mezzi volti a conseguire, direttamente o indirettamente, la soluzione di una controversia internazionale, può avere rilievo l’attività posta in essere, fra le parti, da un terzo soggetto ad essa estraneo. Ciò si può verificare vuoi perché tale soggetto avvicina le posizioni contrapposte e facilita l’accordo dei litiganti, vuoi perché, dietro incarico di questi, formula una decisione munita di valore vincolante, vuoi perché, con la minaccia o con l’uso della forza, provoca autoritativamente una soluzione imponendosi alla loro volontà. In ciascuno di questi casi, sebbene con intensità diversa, l’attività del terzo soggetto acquista rilevanza giuridica, configurandosi nell’ultimo caso come intervento, nel caso intermedio come arbitrato, rivestendo infine nel primo una di quelle figure che si trovano talvolta separatamente indicate nella prassi internazionale come <mediazione> o <buoni uffici>, senza che peraltro si ravvisi sempre, fra di esse, una reale differenza qualitativa. Nel diritto internazionale generale, le parti di una controversia internazionale possono, infatti, pervenire alla soluzione della stessa anzitutto mediante un accordo di accertamento del diritto obiettivo preesistente, o, se del caso, mediante un accordo costitutivo di una nuova situazione giuridica, atta a comporre il conflitto di interessi da cui la controversia è scaturita. Se, però, tale via è inaccessibile o improduttiva, quelle parti possono valersi dell’opera di un terzo. Questa, a sua volta, può concretarsi in una attività arbitrale, nell’ipotesi in cui esse attribuiscano al terzo il potere di risolvere la controversia mediante una sua manifestazione di volontà (e questa può avere ad oggetto così l’accertamento del diritto preesistente come, se del caso, la creazione di diritto nuovo); oppure la stessa può restare al di qua dell’esercizio della funzione giurisdizionale e concretarsi in una attività volta a facilitare il raggiungimento di un accordo. Questo, in ipotesi, potrebbe essere tanto un accordo risolutivo della controversia, quanto un accordo diretto a porre in essere un procedimento risolutivo della medesima. D’altro canto, è possibile che le condizioni alle quali una determinata controversia può trovare soluzione, ovvero il mero fatto della sua sussistenza, interessi un terzo soggetto, il quale può autonomamente farsi avanti cercando di portare le parti ad un avvicinamento, vuoi proponendo, vuoi addirittura imponendo una soluzione determinata, configurandosi la sua attività, in quest’ultimo caso, come un intervento.

Mediazione e arbitrati fra Medioevo ed Età moderna / Bussi, Luisa Liliana Caterina. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 4(2005).

Mediazione e arbitrati fra Medioevo ed Età moderna

Bussi, Luisa Liliana Caterina
2005-01-01

Abstract

Nel quadro complesso dei mezzi volti a conseguire, direttamente o indirettamente, la soluzione di una controversia internazionale, può avere rilievo l’attività posta in essere, fra le parti, da un terzo soggetto ad essa estraneo. Ciò si può verificare vuoi perché tale soggetto avvicina le posizioni contrapposte e facilita l’accordo dei litiganti, vuoi perché, dietro incarico di questi, formula una decisione munita di valore vincolante, vuoi perché, con la minaccia o con l’uso della forza, provoca autoritativamente una soluzione imponendosi alla loro volontà. In ciascuno di questi casi, sebbene con intensità diversa, l’attività del terzo soggetto acquista rilevanza giuridica, configurandosi nell’ultimo caso come intervento, nel caso intermedio come arbitrato, rivestendo infine nel primo una di quelle figure che si trovano talvolta separatamente indicate nella prassi internazionale come <mediazione> o <buoni uffici>, senza che peraltro si ravvisi sempre, fra di esse, una reale differenza qualitativa. Nel diritto internazionale generale, le parti di una controversia internazionale possono, infatti, pervenire alla soluzione della stessa anzitutto mediante un accordo di accertamento del diritto obiettivo preesistente, o, se del caso, mediante un accordo costitutivo di una nuova situazione giuridica, atta a comporre il conflitto di interessi da cui la controversia è scaturita. Se, però, tale via è inaccessibile o improduttiva, quelle parti possono valersi dell’opera di un terzo. Questa, a sua volta, può concretarsi in una attività arbitrale, nell’ipotesi in cui esse attribuiscano al terzo il potere di risolvere la controversia mediante una sua manifestazione di volontà (e questa può avere ad oggetto così l’accertamento del diritto preesistente come, se del caso, la creazione di diritto nuovo); oppure la stessa può restare al di qua dell’esercizio della funzione giurisdizionale e concretarsi in una attività volta a facilitare il raggiungimento di un accordo. Questo, in ipotesi, potrebbe essere tanto un accordo risolutivo della controversia, quanto un accordo diretto a porre in essere un procedimento risolutivo della medesima. D’altro canto, è possibile che le condizioni alle quali una determinata controversia può trovare soluzione, ovvero il mero fatto della sua sussistenza, interessi un terzo soggetto, il quale può autonomamente farsi avanti cercando di portare le parti ad un avvicinamento, vuoi proponendo, vuoi addirittura imponendo una soluzione determinata, configurandosi la sua attività, in quest’ultimo caso, come un intervento.
2005
Mediazione e arbitrati fra Medioevo ed Età moderna / Bussi, Luisa Liliana Caterina. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 4(2005).
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