Ho avuto modo di affrontare il tema dell’inviolabilità tribunizia in un lavoro pubblicato nella metà degli anni Novanta del secolo appena trascorso. Questo Seminario di studi, organizzato per celebrare il «MMD Anniversario della Secessione della Plebe al Monte Sacro», mi offre l’opportunità di riflettere ancora una volta sul tema e di ridefinire qualche idea già espressa in precedenza. La mia comunicazione, muove da un passo molto conosciuto di Tito Livio, tratto dal terzo dei suoiab urbe condita libri(Liv. 3.55.6-12). Nel testo il grande annalista menziona – discutendone anche le implicazioni giuridiche – una“sententia”di alcuni non meglio identificatiiuris interpretes; i quali, a proposito del contenuto dellalex Valeria Horatia de tribunicia protestate, avevano negato sia il fondamento legislativo della inviolabilità tribunizia, sia il carattere inviolabile degli edili della plebe. Per quanto riguarda l’inviolabilità degli edili della plebe, al testo liviano va accostato il contenuto della glossaSacrosanctumdelDe verborum significatudi Sesto Pompeo Festo: vi si legge un cenno alla dottrina di Catone il Censore, favorevole invece alla inviolabilità di questi magistrati plebei. Si tratta, quindi, di una posizione oggettivamente antitetica alla“sententia”degliiuris interpretescitati da Tito Livio, che tuttavia può costituire una utile integrazione del quadro di riferimento della nostra discussione. Come mostrerò più avanti, questa discussione ripropone anche una questione di metodo più generale, che riguarda l’opportunità di un uso sistematico delle cosiddette “fonti letterarie” da parte dei giusromanisti contemporanei. Infatti, sul tema della inviolabilità dei tribuni della plebe (tema assai controverso nella storiografia romanistica contemporanea e, tuttavia, cruciale per la comprensione della “divisione dei poteri” nel sistema giuridico-religioso romano) ci soccorrono soprattutto le opere di storiografi ed antiquari; da analizzare con quello spirito e quel metodo che Santo Mazzarino ha insegnato alle scienze romanistiche del nostro tempo. Credo che dell’insigne studioso siano da tutti conosciute quelle acutissime tesi sulla «caratteristica storica del pensiero giuridico romano», formulate in alcune memorabili pagine del secondo volume delPensiero storico classico; ma, nella prospettiva assunta per questa comunicazione sono da rimeditare, soprattutto, le pagine da lui scritte «intorno ai rapporti fra annalistica e diritto».

Unasententiadiiuris interpretessulla inviolabilità dei tribuni della Plebe / Sini, Francesco. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 6(2007).

Unasententiadiiuris interpretessulla inviolabilità dei tribuni della Plebe

Sini, Francesco
2007-01-01

Abstract

Ho avuto modo di affrontare il tema dell’inviolabilità tribunizia in un lavoro pubblicato nella metà degli anni Novanta del secolo appena trascorso. Questo Seminario di studi, organizzato per celebrare il «MMD Anniversario della Secessione della Plebe al Monte Sacro», mi offre l’opportunità di riflettere ancora una volta sul tema e di ridefinire qualche idea già espressa in precedenza. La mia comunicazione, muove da un passo molto conosciuto di Tito Livio, tratto dal terzo dei suoiab urbe condita libri(Liv. 3.55.6-12). Nel testo il grande annalista menziona – discutendone anche le implicazioni giuridiche – una“sententia”di alcuni non meglio identificatiiuris interpretes; i quali, a proposito del contenuto dellalex Valeria Horatia de tribunicia protestate, avevano negato sia il fondamento legislativo della inviolabilità tribunizia, sia il carattere inviolabile degli edili della plebe. Per quanto riguarda l’inviolabilità degli edili della plebe, al testo liviano va accostato il contenuto della glossaSacrosanctumdelDe verborum significatudi Sesto Pompeo Festo: vi si legge un cenno alla dottrina di Catone il Censore, favorevole invece alla inviolabilità di questi magistrati plebei. Si tratta, quindi, di una posizione oggettivamente antitetica alla“sententia”degliiuris interpretescitati da Tito Livio, che tuttavia può costituire una utile integrazione del quadro di riferimento della nostra discussione. Come mostrerò più avanti, questa discussione ripropone anche una questione di metodo più generale, che riguarda l’opportunità di un uso sistematico delle cosiddette “fonti letterarie” da parte dei giusromanisti contemporanei. Infatti, sul tema della inviolabilità dei tribuni della plebe (tema assai controverso nella storiografia romanistica contemporanea e, tuttavia, cruciale per la comprensione della “divisione dei poteri” nel sistema giuridico-religioso romano) ci soccorrono soprattutto le opere di storiografi ed antiquari; da analizzare con quello spirito e quel metodo che Santo Mazzarino ha insegnato alle scienze romanistiche del nostro tempo. Credo che dell’insigne studioso siano da tutti conosciute quelle acutissime tesi sulla «caratteristica storica del pensiero giuridico romano», formulate in alcune memorabili pagine del secondo volume delPensiero storico classico; ma, nella prospettiva assunta per questa comunicazione sono da rimeditare, soprattutto, le pagine da lui scritte «intorno ai rapporti fra annalistica e diritto».
2007
Unasententiadiiuris interpretessulla inviolabilità dei tribuni della Plebe / Sini, Francesco. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 6(2007).
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