Molto resta ancora da scrivere riguardo al problema della continuità del diritto romano nell’esperienza giuridica della Sardegna medievale, ed in particolare dell’influenza di quell’antico diritto sulla compilazione dellaCarta de Logu de Arborea: la più significativa opera legislativa in lingua sarda, promulgata dalla giudicessa Eleonora Bas-Serra nell’ultimo decennio del XIV secolo.Presento in questo contributo alcune notazioni (e/o rimeditazioni) sulle mie precedenti ricerche; che in parte risultano anche riproposte, nella convinzione di renderle più fruibili esplicitandone meglio – nella necessaria sintesi espositiva – i risultati finora conseguiti. Fra i risultati, mi pare valga la pena di soffermarsi sul dato di maggiore impatto: il forte (ed innegabile) ancoramento dellaCarta de Logual diritto romano; pur avvertibile nella gran parte dei 198 capitoli dellaCarta, appare del tutto evidente nei capitoli III, LXXVII, LXXVIII, XCVII e XCVIII; poiché in quei capitoli i compilatori arborensi plasmarono le soluzioni giuridiche proposte sul diritto romano, mediante espliciti riferimenti e rinvii ad un altro sistema normativo, identificato consa lege o sa ragione. Così nel capitolo III, la pena capitale comminata all'omicida volontario si fonda sull’effettiva imperatività del diritto romano: «secundu quessu ordini dessa rag(i)oni comandat». Nei capitoli LXXVII e LXXVIII, sono riferiti in maniera esplicita al diritto romano i termini legali d’impugnazione, fissati entro il limite massimo di dieci giorni: «si appellado non est infra tempus legittimu de dies deghi comenti comandat sa lege». Inoltre, rimanda al diritto romano il capitolo XCVIII, laddove designa la porzione legittima dell'eredità con l’espressione «sa parti sua secundu ragione».Dai capitoli dellaCarta de Loguappena citati si ricavano elementi ulteriori, ed assai significativi, per dimostrare la vigenza del diritto romano nella Sardegna medioevale; infatti, sia l’utilizzazione di verbi dall’indiscutibile valenza precettiva (comandare/ordinare), sia l’impiego di questi verbi al presente indicativo (comandat), attestano in maniera incontrovertibile il fatto che i compilatori dellaCarta de Loguritenessero ancora vigente quel sistema normativo (sa lege, sa ragione) fatto oggetto di rinvio nel «codice» del Giudicato di Arborea.
Notazioni (e/o rimeditazioni) su diritto romano eCarta de Logu de Arborea / Sini, Francesco. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 11(2013).
Notazioni (e/o rimeditazioni) su diritto romano eCarta de Logu de Arborea
Sini, Francesco
2013-01-01
Abstract
Molto resta ancora da scrivere riguardo al problema della continuità del diritto romano nell’esperienza giuridica della Sardegna medievale, ed in particolare dell’influenza di quell’antico diritto sulla compilazione dellaCarta de Logu de Arborea: la più significativa opera legislativa in lingua sarda, promulgata dalla giudicessa Eleonora Bas-Serra nell’ultimo decennio del XIV secolo.Presento in questo contributo alcune notazioni (e/o rimeditazioni) sulle mie precedenti ricerche; che in parte risultano anche riproposte, nella convinzione di renderle più fruibili esplicitandone meglio – nella necessaria sintesi espositiva – i risultati finora conseguiti. Fra i risultati, mi pare valga la pena di soffermarsi sul dato di maggiore impatto: il forte (ed innegabile) ancoramento dellaCarta de Logual diritto romano; pur avvertibile nella gran parte dei 198 capitoli dellaCarta, appare del tutto evidente nei capitoli III, LXXVII, LXXVIII, XCVII e XCVIII; poiché in quei capitoli i compilatori arborensi plasmarono le soluzioni giuridiche proposte sul diritto romano, mediante espliciti riferimenti e rinvii ad un altro sistema normativo, identificato consa lege o sa ragione. Così nel capitolo III, la pena capitale comminata all'omicida volontario si fonda sull’effettiva imperatività del diritto romano: «secundu quessu ordini dessa rag(i)oni comandat». Nei capitoli LXXVII e LXXVIII, sono riferiti in maniera esplicita al diritto romano i termini legali d’impugnazione, fissati entro il limite massimo di dieci giorni: «si appellado non est infra tempus legittimu de dies deghi comenti comandat sa lege». Inoltre, rimanda al diritto romano il capitolo XCVIII, laddove designa la porzione legittima dell'eredità con l’espressione «sa parti sua secundu ragione».Dai capitoli dellaCarta de Loguappena citati si ricavano elementi ulteriori, ed assai significativi, per dimostrare la vigenza del diritto romano nella Sardegna medioevale; infatti, sia l’utilizzazione di verbi dall’indiscutibile valenza precettiva (comandare/ordinare), sia l’impiego di questi verbi al presente indicativo (comandat), attestano in maniera incontrovertibile il fatto che i compilatori dellaCarta de Loguritenessero ancora vigente quel sistema normativo (sa lege, sa ragione) fatto oggetto di rinvio nel «codice» del Giudicato di Arborea.File | Dimensione | Formato | |
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