Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nell'art. 84 del testo originario (corrispondente all'attuale art. 80), prevedeva l'unanimità nel Consiglio per l'adozione di disposizione per la navigazione marittima ed aerea, sottraendo così tali materie all'applicazione delle disposizioni del titolo IV (attuale titolo V), ma non, ai princìpi generali del Trattato, come venne precisato dalla Corte di giustizia nella celebre decisione del 1974 sui marittimi francesi. Con l'Atto Unico Europeo del 1986 venne introdotta la regola della maggioranza qualificata anche per la navigazione marittima ed aerea, sia pure con esclusione delle materie coperte dall'art. 75, comma 3 del testo originario (attuale art. 71), per le quali venne mantenuta la regola dell'unanimità, costituendo così i presupposti sui quali si è sviluppata la successiva azione della Comunità anche in materia di trasporti marittimi ed aerei. L'inizio della più incisiva politica comune nella materia può essere fatto risalire alla comunicazione della Commissione sulla sicurezza dei mari del 1993, che individuava alcuni capisaldi su cui basare l'azione comunitaria, fra cui, una convergenza nell'applicazione delle regole internazionali esistenti e nell'adozione di regole internazionali omogenee da parte degli Stati portuali, lo sviluppo di sistemi di ausilio della navigazione e di sorveglianza del traffico e, infine, l'assunzione da parte dell'Unione europea di un ruolo di promozione dell'attività di regolamentazione a livello internazionale. Il recente allargamento dell'Unione europea induce a qualche considerazione specifica sul quadro comunitario dei trasporti marittimi, tenuto conto del radicale mutamento del contesto nel quale questo deve operare, rispetto a quello dell'originaria Comunità a sei membri, in cui i servizi marittimi erano essenzialmente costituiti da relazioni con Stati terzi, con scarso rilievo, viceversa, delle relazioni intracomunitarie.
Il Diritto uniforme e comunitario per la sicurezza dei trasporti marittimi con riguardo all'allargamento dell'Unione Europea / Comenale Pinto, Michele Maria. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 3(2004).
Il Diritto uniforme e comunitario per la sicurezza dei trasporti marittimi con riguardo all'allargamento dell'Unione Europea
Comenale Pinto, Michele Maria
2004-01-01
Abstract
Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nell'art. 84 del testo originario (corrispondente all'attuale art. 80), prevedeva l'unanimità nel Consiglio per l'adozione di disposizione per la navigazione marittima ed aerea, sottraendo così tali materie all'applicazione delle disposizioni del titolo IV (attuale titolo V), ma non, ai princìpi generali del Trattato, come venne precisato dalla Corte di giustizia nella celebre decisione del 1974 sui marittimi francesi. Con l'Atto Unico Europeo del 1986 venne introdotta la regola della maggioranza qualificata anche per la navigazione marittima ed aerea, sia pure con esclusione delle materie coperte dall'art. 75, comma 3 del testo originario (attuale art. 71), per le quali venne mantenuta la regola dell'unanimità, costituendo così i presupposti sui quali si è sviluppata la successiva azione della Comunità anche in materia di trasporti marittimi ed aerei. L'inizio della più incisiva politica comune nella materia può essere fatto risalire alla comunicazione della Commissione sulla sicurezza dei mari del 1993, che individuava alcuni capisaldi su cui basare l'azione comunitaria, fra cui, una convergenza nell'applicazione delle regole internazionali esistenti e nell'adozione di regole internazionali omogenee da parte degli Stati portuali, lo sviluppo di sistemi di ausilio della navigazione e di sorveglianza del traffico e, infine, l'assunzione da parte dell'Unione europea di un ruolo di promozione dell'attività di regolamentazione a livello internazionale. Il recente allargamento dell'Unione europea induce a qualche considerazione specifica sul quadro comunitario dei trasporti marittimi, tenuto conto del radicale mutamento del contesto nel quale questo deve operare, rispetto a quello dell'originaria Comunità a sei membri, in cui i servizi marittimi erano essenzialmente costituiti da relazioni con Stati terzi, con scarso rilievo, viceversa, delle relazioni intracomunitarie.File | Dimensione | Formato | |
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