Il reg. Ue n. 139/2014, che ha dato attuazione al cosiddetto «regolamento basico» (reg. Ce n. 216/2008), nel dettare le norme attuative in materia di certificazione degli aeroporti e di condizioni di esercizio degli stessi nel rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza, attribuisce importanti competenze al gestore aeroportuale. Il contributo intende indagare sul nuovo ruolo della società di gestione alla luce delle disposizioni eurounitarie, soffermandosi soprattutto sulla dibattuta questione del coordinamento dei vari soggetti, pubblici e privati, che all’interno dello scalo esercitano funzioni inerenti alla sicurezza, con riferimento particolare ai profili della safety. A fronte delle aperture della dottrina nel senso di un ampliamento dei compiti del gestore si registra, di contro, la posizione del Consiglio di Stato, che ha riaffermato il ruolo centrale dell’ENAC nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti dei soggetti pubblici presenti in aeroporto, ribadendo l’incompatibilità con il quadro normativo vigente di qualsiasi forma di attribuzione al gestore di poteri autoritativi. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a ristabilire un minimo di coerenza nel sistema ed una più chiara e funzionale ripartizione tra ENAC e gestori delle rispettive competenze.
Il reg. Ue n. 139/2014: il nuovo ruolo del gestore aeroportuale / Benelli, Gianfranco. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - I:1(2019), pp. 57-74.
Il reg. Ue n. 139/2014: il nuovo ruolo del gestore aeroportuale
Gianfranco Benelli
2019-01-01
Abstract
Il reg. Ue n. 139/2014, che ha dato attuazione al cosiddetto «regolamento basico» (reg. Ce n. 216/2008), nel dettare le norme attuative in materia di certificazione degli aeroporti e di condizioni di esercizio degli stessi nel rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza, attribuisce importanti competenze al gestore aeroportuale. Il contributo intende indagare sul nuovo ruolo della società di gestione alla luce delle disposizioni eurounitarie, soffermandosi soprattutto sulla dibattuta questione del coordinamento dei vari soggetti, pubblici e privati, che all’interno dello scalo esercitano funzioni inerenti alla sicurezza, con riferimento particolare ai profili della safety. A fronte delle aperture della dottrina nel senso di un ampliamento dei compiti del gestore si registra, di contro, la posizione del Consiglio di Stato, che ha riaffermato il ruolo centrale dell’ENAC nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti dei soggetti pubblici presenti in aeroporto, ribadendo l’incompatibilità con il quadro normativo vigente di qualsiasi forma di attribuzione al gestore di poteri autoritativi. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a ristabilire un minimo di coerenza nel sistema ed una più chiara e funzionale ripartizione tra ENAC e gestori delle rispettive competenze.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.