Che il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti rappresentino due servizi pubblici essenziali per il sano vivere di una collettività è quasi una banalità. L’importanza di questi due servizi difficilmente può essere sovrastimata. Il primo attiene ad una risorsa che se da un lato è scarsa, e dunque deve essere utilizzata responsabilmente al fine di preservarla sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dall’altro è davvero vitale, indispensabile per lo svolgersi della vita umana. La buona funzionalità del secondo invece è del tutto indispensabile per mantenere alte le nostre chances di vivere un ambiente dotato di una qualche salubrità. In ambedue i casi la scala temporale sulla quale devono essere calibrate le politiche pubbliche, e le norme che le regolano, deve necessariamente essere adeguata a tener conto non solo degli utenti dei predetti servizi, ma anche delle necessità di preservare l’integrità del capitale naturale su cui essi insistono a beneficio delle generazioni future. Non è dunque strano che i due settori sopra indicati rappresentino un terreno nel quale sono fiorite a più riprese, e con caratteristiche proteiformi, numerose previsioni legislative concernenti poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali, e nel quale poteri sostitutivi sono stati esercitati, o quantomeno “minacciati”, in molteplici occasioni ed anche per vicende di grande importanza. I poteri sostitutivi rappresentano infatti uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per tutelare gli interessi pubblici anche dinanzi alle mancanze dei soggetti ordinariamente deputati alla loro cura. Risulta dunque ben comprensibile come – di fronte alle vistose inadempienze degli enti territoriali e degli altri soggetti pubblici competenti, e del pessimo stato che, in vaste parti del Paese, caratterizza questi servizi – si sia pensato di ricorrere a questo strumento. Il presente contributo si propone di redigere un primo bilancio della resa che lo strumento dei poteri sostitutivi ha avuto nel tentativo di far fronte ai numerosi problemi che affliggono il servizio idrico e quello dei rifiuti. Tale compito, tuttavia, presenta difficoltà di vario genere, poiché a questo fine non ci si può limitare a esaminare la prassi che ha caratterizzato il settore, provando ad individuarne virtù e limiti. Risulta necessaria, viceversa, una indagine su tre differenti livelli. A fianco dell’indagine sulla concreta utilizzazione degli strumenti sostitutivi non può infatti mancare quella concernente le disposizioni legislative che li regolano, le quali – come accennato – sono numerose e diversificate, oltreché talvolta piuttosto difficili da comporre in sistema. Infine sarà necessario tenere nella debita considerazione il livello costituzionale. Gli enti territoriali, come si sa, dispongono di una autonomia costituzionalmente garantita, ed il loro peculiare status assicura alle funzioni di cui sono titolari una protezione di pari livello nei confronti di “espropriazioni” provenienti dagli altri enti territoriali, compreso lo Stato. Un bilancio del settore non può dunque esimersi dall’interrogarsi sulla compatibilità o meno delle strade che hanno preso la legislazione e la prassi dei poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti rispetto al quadro costituzionale.

I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza: un primo bilancio / Pajno, Simone. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - (2018).

I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza: un primo bilancio

Simone Pajno
2018-01-01

Abstract

Che il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti rappresentino due servizi pubblici essenziali per il sano vivere di una collettività è quasi una banalità. L’importanza di questi due servizi difficilmente può essere sovrastimata. Il primo attiene ad una risorsa che se da un lato è scarsa, e dunque deve essere utilizzata responsabilmente al fine di preservarla sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dall’altro è davvero vitale, indispensabile per lo svolgersi della vita umana. La buona funzionalità del secondo invece è del tutto indispensabile per mantenere alte le nostre chances di vivere un ambiente dotato di una qualche salubrità. In ambedue i casi la scala temporale sulla quale devono essere calibrate le politiche pubbliche, e le norme che le regolano, deve necessariamente essere adeguata a tener conto non solo degli utenti dei predetti servizi, ma anche delle necessità di preservare l’integrità del capitale naturale su cui essi insistono a beneficio delle generazioni future. Non è dunque strano che i due settori sopra indicati rappresentino un terreno nel quale sono fiorite a più riprese, e con caratteristiche proteiformi, numerose previsioni legislative concernenti poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali, e nel quale poteri sostitutivi sono stati esercitati, o quantomeno “minacciati”, in molteplici occasioni ed anche per vicende di grande importanza. I poteri sostitutivi rappresentano infatti uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per tutelare gli interessi pubblici anche dinanzi alle mancanze dei soggetti ordinariamente deputati alla loro cura. Risulta dunque ben comprensibile come – di fronte alle vistose inadempienze degli enti territoriali e degli altri soggetti pubblici competenti, e del pessimo stato che, in vaste parti del Paese, caratterizza questi servizi – si sia pensato di ricorrere a questo strumento. Il presente contributo si propone di redigere un primo bilancio della resa che lo strumento dei poteri sostitutivi ha avuto nel tentativo di far fronte ai numerosi problemi che affliggono il servizio idrico e quello dei rifiuti. Tale compito, tuttavia, presenta difficoltà di vario genere, poiché a questo fine non ci si può limitare a esaminare la prassi che ha caratterizzato il settore, provando ad individuarne virtù e limiti. Risulta necessaria, viceversa, una indagine su tre differenti livelli. A fianco dell’indagine sulla concreta utilizzazione degli strumenti sostitutivi non può infatti mancare quella concernente le disposizioni legislative che li regolano, le quali – come accennato – sono numerose e diversificate, oltreché talvolta piuttosto difficili da comporre in sistema. Infine sarà necessario tenere nella debita considerazione il livello costituzionale. Gli enti territoriali, come si sa, dispongono di una autonomia costituzionalmente garantita, ed il loro peculiare status assicura alle funzioni di cui sono titolari una protezione di pari livello nei confronti di “espropriazioni” provenienti dagli altri enti territoriali, compreso lo Stato. Un bilancio del settore non può dunque esimersi dall’interrogarsi sulla compatibilità o meno delle strade che hanno preso la legislazione e la prassi dei poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti rispetto al quadro costituzionale.
2018
I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza: un primo bilancio / Pajno, Simone. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - (2018).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/209270
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