La c.d. Legge Pinto (art. 5, comma 2) - che stabilisce il diritto a un risarcimento per la eccessiva durata dei processi - presenta alcuni profili di incostituzionalità nella parte in cui stabilisce che la tardiva notificazione del decreto con cui viene ingiunto alla Amministrazione statale il pagamento della somma determinata dalla Corte d' Appello, comporta, non solo la inefficacia del decreto, ma anche la improponibilità di una nuova domanda. Secondo l'A., questa norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con l'art. 117, comma 1, Cost.. in relazione alla violazione dell'art. 6 CEDU («Diritto a un equo processo»). Il lavoro mette in evidenza come la violazione della CEDU (e segnatamente del citato art. 6) se da un lato comporta la incostituzionalità dell'art. 5, comma 2 della Legge Pinto, vista la «costituzionalizzazione» della CEDU ex art. 117 Cost., dall'altro lato non può ritenersi causa di violazione del diritto comunitario, dato che la CEDU non fa parte del corpo normativo comunitario. Ciò impedisce di disapplicare la legge italiana per la sola violazione della CEDU. Nondimeno, l'A. vede nella previsione dell'art. 5, comma 2, della Legge Pinto, non solo la violazione dell'art. 6 CEDU, ma anche la violazione dell'art. 47 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (c.d. Carta di Nizza), la qual cosa consentirebbe di disapplicare lo stesso art. 5 della Legge Pinto, consentendo la riproposizione della domanda giudiziale, e comunque mantenendo fermo il potere del giudice della opposizione di decidere nel merito.

TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO EX ART. 5, COMMA 2 DELLA «LEGGE PINTO» E NON RIPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA: DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ E IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA / Uda, Giovanni Maria. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4864. - 19:(2014), pp. 170-195.

TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO EX ART. 5, COMMA 2 DELLA «LEGGE PINTO» E NON RIPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA: DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ E IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA

UDA, Giovanni Maria
2014-01-01

Abstract

La c.d. Legge Pinto (art. 5, comma 2) - che stabilisce il diritto a un risarcimento per la eccessiva durata dei processi - presenta alcuni profili di incostituzionalità nella parte in cui stabilisce che la tardiva notificazione del decreto con cui viene ingiunto alla Amministrazione statale il pagamento della somma determinata dalla Corte d' Appello, comporta, non solo la inefficacia del decreto, ma anche la improponibilità di una nuova domanda. Secondo l'A., questa norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con l'art. 117, comma 1, Cost.. in relazione alla violazione dell'art. 6 CEDU («Diritto a un equo processo»). Il lavoro mette in evidenza come la violazione della CEDU (e segnatamente del citato art. 6) se da un lato comporta la incostituzionalità dell'art. 5, comma 2 della Legge Pinto, vista la «costituzionalizzazione» della CEDU ex art. 117 Cost., dall'altro lato non può ritenersi causa di violazione del diritto comunitario, dato che la CEDU non fa parte del corpo normativo comunitario. Ciò impedisce di disapplicare la legge italiana per la sola violazione della CEDU. Nondimeno, l'A. vede nella previsione dell'art. 5, comma 2, della Legge Pinto, non solo la violazione dell'art. 6 CEDU, ma anche la violazione dell'art. 47 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (c.d. Carta di Nizza), la qual cosa consentirebbe di disapplicare lo stesso art. 5 della Legge Pinto, consentendo la riproposizione della domanda giudiziale, e comunque mantenendo fermo il potere del giudice della opposizione di decidere nel merito.
2014
TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO EX ART. 5, COMMA 2 DELLA «LEGGE PINTO» E NON RIPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA: DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ E IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA / Uda, Giovanni Maria. - In: ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI. - ISSN 2240-4864. - 19:(2014), pp. 170-195.
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