L’integrazione europea passa attraverso l’integrazione dei principi generali mediante l’opera creativa della Corte di Giustizia . I principi generali, nati nei sistemi giuridici degli Stati membri, riesaminati, perfezionati e conformati dall’ordinamento comunitario sono riproposti in ambito nazionale corretti, ritoccati, trasformati, molto spesso potenziati e con possibilità di applicazione che superano quelle originarie. Attraverso questo circolo “virtuoso” hanno origine nello spazio giuridico europeo principi comuni europei ove «le cose differiscono in ciò che hanno in comune». Tale comunanza è affermata dalla Corte non in ragione del significato linguistico letterale dell’ac¬ce¬zione “comune”, e cioè “comune” in quanto presente in tutti gli ordinamenti degli Stati membri della Comunità. La Corte, infatti si serve del criterio della “comparazione valutativa” cioè si riserva di accettare quei principi che, già presenti negli ordinamenti degli Stati membri, meglio si possono conformare al caso concreto e si armonizzano con le peculiarità dell’ordinamento sovranazionale. In tal modo tale organo fa intendere di assegnare il significato all’ac¬cezione “comune” come “comunanza di valori”e di esperienze delle quali il giudice comunitario si serve adattandole al caso concreto e ponendole in sintonia con le caratteristiche dell’ordinamento comunitario. Spesso da questo accostamento sortisce l’effetto di singolari e nuove soluzioni frutto anche del dialogo “interistituzionale” che intercorre fra la Corte di giustizia e la Corte Costituzionale nazionale che svolge un ruolo ugualmente fondamentale attraverso una dialettica intrecciata in cui si sostanziano tali rapporti. Per questa ragione il risultato non è solo effetto dell’isolato apporto della Corte di giustizia, ma del confronto ampio, costruttivo ed del rapporto sinergico, anche con le Corti nazionali al fine di fondare su basi solide uno spazio giuridico comune. Insomma, lo spazio giuridico europeo viene costruito dalla Corte attraverso la comunanza dei principi che in quanto dichiarati dalla Corte principi generali dell’ordinamento comunitario devono essere applicati dall’amministrazione comunitaria e da quella nazionale. Fondamento della legittimazione di tale singolare riedizione dei principi è rappresentato da alcuni suggerimenti che la Corte trae dagli artt. 220, 230, 288 del Trattato che consentono la costruzione e il consolidamento dell’integrazione degli ordinamenti. Tali principi sono speculari ad altrettante pretese dei cittadini nei confronti dell’amministrazione comunitaria e interna. Infatti, i principi che attengono alla certezza del diritto, al legittimo affidamento, alla responsabilità, all’imparzialità,al buon andamento, alla trasparenza, all’obbligo di motivazione e alla proporzionalità, rappresentano altrettante pretese del cittadino, sia in ambito comunitario che nazionale, affinché organizzazione, attività e decisione amministrativa siano conformate su tali principi. Tali pretese pertanto sono fonti di obblighi nel rapporto che si instaura fra amministrazione e cittadino e, perciò, sono direttamente garantite nel corso del procedimento affinché la decisione amministrativa sia assunta nel loro rispetto e da essi sia conformata. Inoltre, sono direttamente azionabili dinanzi agli organi giurisdizionali di primo e di secondo grado sia comunitari che nazionali. Così, il principio di effettività dell’applicazione del diritto comunitario e il principio del primato trovano concretizzazione proprio mediante l’attribuzione al cittadino, in quanto soggetto dello spazio giuridico europeo, di pretese comuni nei confronti dell’amministrazione. In questo modo, l’individuo assume una posizione centrale e intorno ad esso ruota e si costruisce l’intero processo di integrazione europea. In particolare, dalla costruzione di tale modello, emerge la prospettiva con la quale l’ordinamento plasma il rapporto giuridico cittadino-amministrazione. Le pretese rappresentano il contenuto sostanziale dello statuto del cittadino comunitario e nazionale nel suo rapporto con l’amministrazione. Esse evidenziano il perno intorno al quale è costruito: le pretese dell’individuo e non dell’interesse pubblico. Pertanto, l’ integrazione “effettiva” passa necessariamente attraverso il ruolo che è affidato al singolo, con il suo bagaglio di pretese direttamente garantite e azionabili, dalla Corte di giustizia e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il modello dell’integrazione europea e dello statuto del rapporto giuridico del cittadino con la amministrazione sono in sintonia, anzi, si identificano e mostrano la prospettiva antropocentrica attraverso la quale si sta costruendo progressivamente il comune spazio giuridico europeo.
L'AMMINISTRAZIONE COME "PRETESA" NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA / Sanna, Elena. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 3:(2004).
L'AMMINISTRAZIONE COME "PRETESA" NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
SANNA, Elena
2004-01-01
Abstract
L’integrazione europea passa attraverso l’integrazione dei principi generali mediante l’opera creativa della Corte di Giustizia . I principi generali, nati nei sistemi giuridici degli Stati membri, riesaminati, perfezionati e conformati dall’ordinamento comunitario sono riproposti in ambito nazionale corretti, ritoccati, trasformati, molto spesso potenziati e con possibilità di applicazione che superano quelle originarie. Attraverso questo circolo “virtuoso” hanno origine nello spazio giuridico europeo principi comuni europei ove «le cose differiscono in ciò che hanno in comune». Tale comunanza è affermata dalla Corte non in ragione del significato linguistico letterale dell’ac¬ce¬zione “comune”, e cioè “comune” in quanto presente in tutti gli ordinamenti degli Stati membri della Comunità. La Corte, infatti si serve del criterio della “comparazione valutativa” cioè si riserva di accettare quei principi che, già presenti negli ordinamenti degli Stati membri, meglio si possono conformare al caso concreto e si armonizzano con le peculiarità dell’ordinamento sovranazionale. In tal modo tale organo fa intendere di assegnare il significato all’ac¬cezione “comune” come “comunanza di valori”e di esperienze delle quali il giudice comunitario si serve adattandole al caso concreto e ponendole in sintonia con le caratteristiche dell’ordinamento comunitario. Spesso da questo accostamento sortisce l’effetto di singolari e nuove soluzioni frutto anche del dialogo “interistituzionale” che intercorre fra la Corte di giustizia e la Corte Costituzionale nazionale che svolge un ruolo ugualmente fondamentale attraverso una dialettica intrecciata in cui si sostanziano tali rapporti. Per questa ragione il risultato non è solo effetto dell’isolato apporto della Corte di giustizia, ma del confronto ampio, costruttivo ed del rapporto sinergico, anche con le Corti nazionali al fine di fondare su basi solide uno spazio giuridico comune. Insomma, lo spazio giuridico europeo viene costruito dalla Corte attraverso la comunanza dei principi che in quanto dichiarati dalla Corte principi generali dell’ordinamento comunitario devono essere applicati dall’amministrazione comunitaria e da quella nazionale. Fondamento della legittimazione di tale singolare riedizione dei principi è rappresentato da alcuni suggerimenti che la Corte trae dagli artt. 220, 230, 288 del Trattato che consentono la costruzione e il consolidamento dell’integrazione degli ordinamenti. Tali principi sono speculari ad altrettante pretese dei cittadini nei confronti dell’amministrazione comunitaria e interna. Infatti, i principi che attengono alla certezza del diritto, al legittimo affidamento, alla responsabilità, all’imparzialità,al buon andamento, alla trasparenza, all’obbligo di motivazione e alla proporzionalità, rappresentano altrettante pretese del cittadino, sia in ambito comunitario che nazionale, affinché organizzazione, attività e decisione amministrativa siano conformate su tali principi. Tali pretese pertanto sono fonti di obblighi nel rapporto che si instaura fra amministrazione e cittadino e, perciò, sono direttamente garantite nel corso del procedimento affinché la decisione amministrativa sia assunta nel loro rispetto e da essi sia conformata. Inoltre, sono direttamente azionabili dinanzi agli organi giurisdizionali di primo e di secondo grado sia comunitari che nazionali. Così, il principio di effettività dell’applicazione del diritto comunitario e il principio del primato trovano concretizzazione proprio mediante l’attribuzione al cittadino, in quanto soggetto dello spazio giuridico europeo, di pretese comuni nei confronti dell’amministrazione. In questo modo, l’individuo assume una posizione centrale e intorno ad esso ruota e si costruisce l’intero processo di integrazione europea. In particolare, dalla costruzione di tale modello, emerge la prospettiva con la quale l’ordinamento plasma il rapporto giuridico cittadino-amministrazione. Le pretese rappresentano il contenuto sostanziale dello statuto del cittadino comunitario e nazionale nel suo rapporto con l’amministrazione. Esse evidenziano il perno intorno al quale è costruito: le pretese dell’individuo e non dell’interesse pubblico. Pertanto, l’ integrazione “effettiva” passa necessariamente attraverso il ruolo che è affidato al singolo, con il suo bagaglio di pretese direttamente garantite e azionabili, dalla Corte di giustizia e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il modello dell’integrazione europea e dello statuto del rapporto giuridico del cittadino con la amministrazione sono in sintonia, anzi, si identificano e mostrano la prospettiva antropocentrica attraverso la quale si sta costruendo progressivamente il comune spazio giuridico europeo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.