L'importante sentenza della Suprema Corte in materia di contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» afferma per la prima volta che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, ancorché non espressamente disciplinata dal legislatore, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima. Il venir meno della finalità turistica, intesa come causa concreta del contratto di viaggio, cioè come interesse pratico che lo stesso è diretto a realizzare, determina quindi la risoluzione del contratto, obbligando l'organizzatore a restituire integralmente al turista il corrispettivo eventualmente versato prima dell'inizio del viaggio o liberando il consumatore dall'obbligo di pagare le penali contrattualmente previste in caso di recesso volontario.
La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza / Benelli, Gianfranco. - In: DIRITTO DEL TURISMO. - ISSN 1722-5655. - 4:(2007), pp. 375-385.
La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza
BENELLI, Gianfranco
2007-01-01
Abstract
L'importante sentenza della Suprema Corte in materia di contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» afferma per la prima volta che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, ancorché non espressamente disciplinata dal legislatore, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima. Il venir meno della finalità turistica, intesa come causa concreta del contratto di viaggio, cioè come interesse pratico che lo stesso è diretto a realizzare, determina quindi la risoluzione del contratto, obbligando l'organizzatore a restituire integralmente al turista il corrispettivo eventualmente versato prima dell'inizio del viaggio o liberando il consumatore dall'obbligo di pagare le penali contrattualmente previste in caso di recesso volontario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.