La pronuncia del TAR Piemonte ha ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 2, recante la disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti e i consumatori ai sensi dell’art. 10 della l. 5 agosto 2022, n. 118 e dell’allegato A alla suddetta delibera. Le ragioni sostanziali della richiesta di annullamento della suddetta delibera sono da ricondursi al rilievo per cui la disciplina adottata con la delibera impugnata, in quanto condiziona l’azione in giudizio al previo esperimento di una procedura conciliativa obbligatoria, ad avviso del ricorrente, «si tradurrebbe in un inutile e ingiustificato aggravio, precludendo la possibilità di agire immediatamente in giudizio per far valere le proprie pretese di ristoro», specificatamente individuate nel diritto a richiedere la compensazione pecuniaria già predeterminata forfettariamente dal reg. Ce n. 261/2004, art. 7, par. 1, lett. a).

Tentativo obbligatorio di conciliazione e compensazione pecuniaria (art. 7 reg. ce n 261/2004): una «gravosa» duplicazione di strumenti deflattivi, in Rivista del diritto della navigazione / Serra, Maria Luisa. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - (2025).

Tentativo obbligatorio di conciliazione e compensazione pecuniaria (art. 7 reg. ce n 261/2004): una «gravosa» duplicazione di strumenti deflattivi, in Rivista del diritto della navigazione

Maria Luisa Serra
2025-01-01

Abstract

La pronuncia del TAR Piemonte ha ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 2, recante la disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti e i consumatori ai sensi dell’art. 10 della l. 5 agosto 2022, n. 118 e dell’allegato A alla suddetta delibera. Le ragioni sostanziali della richiesta di annullamento della suddetta delibera sono da ricondursi al rilievo per cui la disciplina adottata con la delibera impugnata, in quanto condiziona l’azione in giudizio al previo esperimento di una procedura conciliativa obbligatoria, ad avviso del ricorrente, «si tradurrebbe in un inutile e ingiustificato aggravio, precludendo la possibilità di agire immediatamente in giudizio per far valere le proprie pretese di ristoro», specificatamente individuate nel diritto a richiedere la compensazione pecuniaria già predeterminata forfettariamente dal reg. Ce n. 261/2004, art. 7, par. 1, lett. a).
2025
Tentativo obbligatorio di conciliazione e compensazione pecuniaria (art. 7 reg. ce n 261/2004): una «gravosa» duplicazione di strumenti deflattivi, in Rivista del diritto della navigazione / Serra, Maria Luisa. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - (2025).
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