La sentenza delle Sezioni Unite in commento ha segnato una tappa importante nel percorso dei contenziosi apertisi in tema di contratti di intermediazione finanziaria, e precisamente in merito ai rimedi esperibili una volta accertata la violazione delle norme di comportamento previste per gli intermediari finanziari. Dopo un excursus sulla normativa e sulle posizioni giurisprudenziali in materia, l'A. riconosce i meriti della decisione che ha riaffermato in modo perentorio la distinzione tra norme di validità del contratto, il cui mancato rispetto inficia l'atto negoziale determinandone l'invalidità, e norme di condotta, la cui violazione è fonte di responsabilità ma non è idonea a provocare l'invalidità dell'atto negoziale. In caso di violazione di norme di comportamento, quindi, la Corte opta per la responsabilità (che ha natura precontrattuale se le violazioni avvengono in una fase precedente la stipulazione del contratto di intermediazione, mentre ha natura contrattuale se il contratto è già perfezionato). La soluzione è basata su argomenti di pregio anche se non è quella ideale per i risparmiatori: la nullità sarebbe sicuramente la soluzione migliore per l'investitore ma non lo è dal punto di vista tecnico-giuridico.
La violazione degli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari – il contratto di intermediazione davanti ai giudici, fino alla tanto attesa (o forse no) pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione / Calisai, Fabrizio. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - 10-11-12(2008), pp. 155-176.
La violazione degli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari – il contratto di intermediazione davanti ai giudici, fino alla tanto attesa (o forse no) pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
CALISAI, Fabrizio
2008-01-01
Abstract
La sentenza delle Sezioni Unite in commento ha segnato una tappa importante nel percorso dei contenziosi apertisi in tema di contratti di intermediazione finanziaria, e precisamente in merito ai rimedi esperibili una volta accertata la violazione delle norme di comportamento previste per gli intermediari finanziari. Dopo un excursus sulla normativa e sulle posizioni giurisprudenziali in materia, l'A. riconosce i meriti della decisione che ha riaffermato in modo perentorio la distinzione tra norme di validità del contratto, il cui mancato rispetto inficia l'atto negoziale determinandone l'invalidità, e norme di condotta, la cui violazione è fonte di responsabilità ma non è idonea a provocare l'invalidità dell'atto negoziale. In caso di violazione di norme di comportamento, quindi, la Corte opta per la responsabilità (che ha natura precontrattuale se le violazioni avvengono in una fase precedente la stipulazione del contratto di intermediazione, mentre ha natura contrattuale se il contratto è già perfezionato). La soluzione è basata su argomenti di pregio anche se non è quella ideale per i risparmiatori: la nullità sarebbe sicuramente la soluzione migliore per l'investitore ma non lo è dal punto di vista tecnico-giuridico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.