Il lavoro affronta il tema del contratto preliminare ad effetti anticipati chiarendo sia la situazione in cui versa il promissario acquirente in virtù dell'anticipata consegna del bene oggetto del contratto, sia la natura giuridica dello stesso. La figura del preliminare ha da sempre trovato fortuna nella prassi perché permette di scindere l'operazione in due fasi: prima si costituisce un vincolo obbligatorio, poi col definitivo si produce l'effetto reale. Il preliminare può essere pattiziamente arricchito mediante l'inserimento di clausole che anticipano alcune prestazioni (solitamente la consegna del bene e il pagamento del prezzo). Lo schema degli effetti anticipati resta però sempre un contratto preliminare e la situazione del promissario acquirente deve qualificarsi come detenzione, poiché il possesso rimane in capo al promittente venditore anche a seguito dell'anticipata consegna, fino alla stipula del definitivo. L'A. esamina la sentenza annotata che, se può sicuramente condividersi per quanto riguarda la conclusione (ovvero la posizione di detentore del promissario acquirente), lascia perplessi dal punto di vista del ragionamento da cui trae origine. Infatti, le Sezioni Unite operano uno "smembramento" del contratto preliminare ad effetti anticipati ricostruendo lo stesso come summa di figure negoziali tipiche: l'obbligazione accessoria annessa al preliminare, avente ad oggetto la consegna anticipata del bene, viene ricostruita come un autonomo contratto di comodato, mentre l'anticipato versamento del prezzo come un contratto di mutuo gratuito. L'A. esplica le ragioni per cui questo ragionamento né convince né pare giustificato.
Lo “smembramento” del contratto preliminare ad effetti anticipati alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite: il promissario acquirentecomodatario (e quindi detentore) e il promittente venditore-mutuatario / Calisai, Fabrizio. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - 10-11-12(2009), pp. 179-201.
Lo “smembramento” del contratto preliminare ad effetti anticipati alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite: il promissario acquirentecomodatario (e quindi detentore) e il promittente venditore-mutuatario
CALISAI, Fabrizio
2009-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il tema del contratto preliminare ad effetti anticipati chiarendo sia la situazione in cui versa il promissario acquirente in virtù dell'anticipata consegna del bene oggetto del contratto, sia la natura giuridica dello stesso. La figura del preliminare ha da sempre trovato fortuna nella prassi perché permette di scindere l'operazione in due fasi: prima si costituisce un vincolo obbligatorio, poi col definitivo si produce l'effetto reale. Il preliminare può essere pattiziamente arricchito mediante l'inserimento di clausole che anticipano alcune prestazioni (solitamente la consegna del bene e il pagamento del prezzo). Lo schema degli effetti anticipati resta però sempre un contratto preliminare e la situazione del promissario acquirente deve qualificarsi come detenzione, poiché il possesso rimane in capo al promittente venditore anche a seguito dell'anticipata consegna, fino alla stipula del definitivo. L'A. esamina la sentenza annotata che, se può sicuramente condividersi per quanto riguarda la conclusione (ovvero la posizione di detentore del promissario acquirente), lascia perplessi dal punto di vista del ragionamento da cui trae origine. Infatti, le Sezioni Unite operano uno "smembramento" del contratto preliminare ad effetti anticipati ricostruendo lo stesso come summa di figure negoziali tipiche: l'obbligazione accessoria annessa al preliminare, avente ad oggetto la consegna anticipata del bene, viene ricostruita come un autonomo contratto di comodato, mentre l'anticipato versamento del prezzo come un contratto di mutuo gratuito. L'A. esplica le ragioni per cui questo ragionamento né convince né pare giustificato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.