Contratto di viaggio – vendita di pacchetto turistico tutto compreso – accettazione dell’organizzatore quale momento perfezionativo del contratto – obbligo dell’agenzia intermediaria di comunicare ex art. 1712 c.c. l’avvenuta accettazione dell’organizzatore al viaggiatore – rinuncia alla partenza del viaggiatore successiva all’accettazione dell’organizzatore – recesso del viaggiatore dal contratto di viaggio per motivi sopravvenuti. Il contratto di viaggio si reputa concluso nel momento in cui l’organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore. L’agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandataria del viaggiatore ha l’obbligo, ex art. 1712 c.c., di comunicare al viaggiatore l’avvenuta accettazione dell’organizzatore. La mancata comunicazione costituisce, per l’agenzia di viaggi che opera in qualità di mandataria del viaggiatore, un inadempimento contrattuale. La rinuncia alla partenza del viaggiatore, se interviene in un momento successivo alla accettazione dell’organizzatore, non integra la revoca di una semplice proposta contrattuale, ma un vero e proprio recesso dal contratto di viaggio che si è già perfezionato con l’accettazione suddetta.

In materia di contratto di viaggio: conclusione, responsabilità dell’agenzia di viaggi e recesso del viaggiatore / Calisai, Fabrizio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO. - ISSN 2039-9022. - 6(2012), pp. 73-89. [10.3280/DT2012-006011]

In materia di contratto di viaggio: conclusione, responsabilità dell’agenzia di viaggi e recesso del viaggiatore

CALISAI, Fabrizio
2012-01-01

Abstract

Contratto di viaggio – vendita di pacchetto turistico tutto compreso – accettazione dell’organizzatore quale momento perfezionativo del contratto – obbligo dell’agenzia intermediaria di comunicare ex art. 1712 c.c. l’avvenuta accettazione dell’organizzatore al viaggiatore – rinuncia alla partenza del viaggiatore successiva all’accettazione dell’organizzatore – recesso del viaggiatore dal contratto di viaggio per motivi sopravvenuti. Il contratto di viaggio si reputa concluso nel momento in cui l’organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore. L’agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandataria del viaggiatore ha l’obbligo, ex art. 1712 c.c., di comunicare al viaggiatore l’avvenuta accettazione dell’organizzatore. La mancata comunicazione costituisce, per l’agenzia di viaggi che opera in qualità di mandataria del viaggiatore, un inadempimento contrattuale. La rinuncia alla partenza del viaggiatore, se interviene in un momento successivo alla accettazione dell’organizzatore, non integra la revoca di una semplice proposta contrattuale, ma un vero e proprio recesso dal contratto di viaggio che si è già perfezionato con l’accettazione suddetta.
2012
In materia di contratto di viaggio: conclusione, responsabilità dell’agenzia di viaggi e recesso del viaggiatore / Calisai, Fabrizio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO. - ISSN 2039-9022. - 6(2012), pp. 73-89. [10.3280/DT2012-006011]
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