Nel lavoro si mette in evidenza che il contratto concluso al fine di ottenere il risultato proprio del reato di riciclaggio, mediante l'occultamento del bene di provenienza illecita, è nullo per illiceità della causa, ma quando non vi è volontà bilaterale, e anzi è caratterizzato dalla buona fede dell'accipiens, è viceversa valido benché l'altruità della cosa lo renda inefficace, trovando comunque applicazione trova applicazione l’art. 1153 c.c. Se il reato di riciclaggio è commesso, invece, mediante atti unilaterali appartenenti alla fase esecutiva del contratto (es.: istruzioni del correntista alla banca), tale atto sarà inefficace. La disciplina antiriciclaggio, infine, ha portato a una novità nell'ambito del sistema delle obbligazioni poiché ha comportato una scissione della fattispecie solutoria del pagamento, quando detto pagamento avvenga in contanti, e in ogni caso a una scissione tra gli effetti liberatori del debitore (che si libera con la dazione all'intermediatore)e gli effetti satisfattivi del creditore, che si hanno solo con il pagamento dello stesso intermediatore.
Il reato di riciclaggio e la disciplina antiriciclaggio: profili civilistici / Uda, Giovanni Maria. - (2011), pp. 1-12.
Il reato di riciclaggio e la disciplina antiriciclaggio: profili civilistici
UDA, Giovanni Maria
2011-01-01
Abstract
Nel lavoro si mette in evidenza che il contratto concluso al fine di ottenere il risultato proprio del reato di riciclaggio, mediante l'occultamento del bene di provenienza illecita, è nullo per illiceità della causa, ma quando non vi è volontà bilaterale, e anzi è caratterizzato dalla buona fede dell'accipiens, è viceversa valido benché l'altruità della cosa lo renda inefficace, trovando comunque applicazione trova applicazione l’art. 1153 c.c. Se il reato di riciclaggio è commesso, invece, mediante atti unilaterali appartenenti alla fase esecutiva del contratto (es.: istruzioni del correntista alla banca), tale atto sarà inefficace. La disciplina antiriciclaggio, infine, ha portato a una novità nell'ambito del sistema delle obbligazioni poiché ha comportato una scissione della fattispecie solutoria del pagamento, quando detto pagamento avvenga in contanti, e in ogni caso a una scissione tra gli effetti liberatori del debitore (che si libera con la dazione all'intermediatore)e gli effetti satisfattivi del creditore, che si hanno solo con il pagamento dello stesso intermediatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.