Nella contrapposizione fra fusis e nomos, risalente alla Grecia del V secolo, si può rintracciare la origine della distinzione fra un diritto positivo e un diritto che promana dalla natura e che al primo in qualche modo si affianca, pur senza essere ancora un diritto “ideale”. Tale contrapposizione penetra nella cultura latina in particolare attraverso l’opera di Cicerone, il quale però, rispetto ai filosofi greci, riconduce il fondamento naturale del diritto all’interno della res publica, in cui, in forza dell’accordo nel diritto e della comunanza di interessi, si perfeziona l’istinto dell’uomo a costituire una società, la cui essenza sta nella natura che spinge a quel legame. Siffatte concezioni filosofiche sono utili per comprendere la portata delle riflessioni condotte dai giuristi romani, in primo luogo Gaio ed Ulpiano, in tema di ius naturale. Con riferimento a Gaio, nelle sue Istituzioni (Gai. 1,1), il rinvio al ius gentium (riportato con alcune varianti in Digesto 1,1,9 [Gai 1 inst.] e nelle Istituzioni giustinianee 1,2,1), con cui si designa il diritto fondato sulla naturalis ratio, comune a tutti gli uomini, permette di far intravedere la dimensione universalistica della concezione romana dello ius, senza trascurare allo stesso tempo la rilevanza concreta di tale fondamento nella lettura di singoli istituti giuridici, come ad esempio in tema di acquisto della proprietà, di acquisto delle res hostium, di status libertatis o di tutela impuberum. Con riferimento ad Ulpiano, l’idea della partecipazione degli animali al diritto si trasmette dalla cultura filosofica greca alla scienza giuridica romana nella concezione del diritto naturale come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati (D. 1,1,1,3 [Ulp. 1 inst.].), nella quale è parimenti presente un riferimento concreto al fondamento dello ius, in forza del rinvio all’ambiente nel quale gli esseri animati vivono e in forza della considerazione di situazioni giuridiche comuni a uomini e ad altri animali. L’idea del diritto naturale non può quindi essere considerata “assurda”, a meno di non considerare altrettanto assurda una parte considerevole della filosofia greco-romana. Ma soprattutto non può essere accolta la dottrina che tende ad espungere la enunciazione ulpianea dalla scienza giuridica per relegarla al campo della etologia o della sociologia. L’impiego della categoria di ‘sistema giuridico’, funzionale alla esigenza di liberare lo studio della nozione di diritto naturale dal carattere fattuale connesso alla categoria di ‘ordinamento giuridico’, può servire anche a liberare il campo da alcune “incrostazioni concettuali” moderne, prime fra tutte quelle di soggetto e di oggetto di diritto, che rendono difficile comprendere la riflessione su un diritto fondato sulla natura. Tale riflessione, che giunge al suo vertice nella concezione giustinianea del ius naturale (D. 1,1,1,3 [Ulp. 1 inst.] e nelle Institutiones 1,2 pr.) si caratterizza come una sintesi fra la cultura filosofico-giuridica greco-romana e la cultura teologica giudaico-cristiana. Proprio la ricerca di una sintesi sul grande tema della natura consente all’Imperatore Giustiniano di precisare, nell’ambito di una concezione “universalista” dell’intero ius romanum, e quindi dei tre piani concentrici del ius civile, del ius gentium e del ius naturale, una prospettiva nella quale gli animali sono destinatari del ius assieme agli uomini.

La concezione del diritto naturale (tra filosofia greca e diritto romano) / Onida, Pietro Paolo. - 1:(2009), pp. 89-116.

La concezione del diritto naturale (tra filosofia greca e diritto romano)

ONIDA, Pietro Paolo
2009-01-01

Abstract

Nella contrapposizione fra fusis e nomos, risalente alla Grecia del V secolo, si può rintracciare la origine della distinzione fra un diritto positivo e un diritto che promana dalla natura e che al primo in qualche modo si affianca, pur senza essere ancora un diritto “ideale”. Tale contrapposizione penetra nella cultura latina in particolare attraverso l’opera di Cicerone, il quale però, rispetto ai filosofi greci, riconduce il fondamento naturale del diritto all’interno della res publica, in cui, in forza dell’accordo nel diritto e della comunanza di interessi, si perfeziona l’istinto dell’uomo a costituire una società, la cui essenza sta nella natura che spinge a quel legame. Siffatte concezioni filosofiche sono utili per comprendere la portata delle riflessioni condotte dai giuristi romani, in primo luogo Gaio ed Ulpiano, in tema di ius naturale. Con riferimento a Gaio, nelle sue Istituzioni (Gai. 1,1), il rinvio al ius gentium (riportato con alcune varianti in Digesto 1,1,9 [Gai 1 inst.] e nelle Istituzioni giustinianee 1,2,1), con cui si designa il diritto fondato sulla naturalis ratio, comune a tutti gli uomini, permette di far intravedere la dimensione universalistica della concezione romana dello ius, senza trascurare allo stesso tempo la rilevanza concreta di tale fondamento nella lettura di singoli istituti giuridici, come ad esempio in tema di acquisto della proprietà, di acquisto delle res hostium, di status libertatis o di tutela impuberum. Con riferimento ad Ulpiano, l’idea della partecipazione degli animali al diritto si trasmette dalla cultura filosofica greca alla scienza giuridica romana nella concezione del diritto naturale come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati (D. 1,1,1,3 [Ulp. 1 inst.].), nella quale è parimenti presente un riferimento concreto al fondamento dello ius, in forza del rinvio all’ambiente nel quale gli esseri animati vivono e in forza della considerazione di situazioni giuridiche comuni a uomini e ad altri animali. L’idea del diritto naturale non può quindi essere considerata “assurda”, a meno di non considerare altrettanto assurda una parte considerevole della filosofia greco-romana. Ma soprattutto non può essere accolta la dottrina che tende ad espungere la enunciazione ulpianea dalla scienza giuridica per relegarla al campo della etologia o della sociologia. L’impiego della categoria di ‘sistema giuridico’, funzionale alla esigenza di liberare lo studio della nozione di diritto naturale dal carattere fattuale connesso alla categoria di ‘ordinamento giuridico’, può servire anche a liberare il campo da alcune “incrostazioni concettuali” moderne, prime fra tutte quelle di soggetto e di oggetto di diritto, che rendono difficile comprendere la riflessione su un diritto fondato sulla natura. Tale riflessione, che giunge al suo vertice nella concezione giustinianea del ius naturale (D. 1,1,1,3 [Ulp. 1 inst.] e nelle Institutiones 1,2 pr.) si caratterizza come una sintesi fra la cultura filosofico-giuridica greco-romana e la cultura teologica giudaico-cristiana. Proprio la ricerca di una sintesi sul grande tema della natura consente all’Imperatore Giustiniano di precisare, nell’ambito di una concezione “universalista” dell’intero ius romanum, e quindi dei tre piani concentrici del ius civile, del ius gentium e del ius naturale, una prospettiva nella quale gli animali sono destinatari del ius assieme agli uomini.
2009
978-607-00-1953-1
La concezione del diritto naturale (tra filosofia greca e diritto romano) / Onida, Pietro Paolo. - 1:(2009), pp. 89-116.
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