Il contributo analizza la tutela giuridica della garanzia per evizione e, nello specifico, le problematiche inerenti alla stipulatio habere licere e alla stipulatio duplae. I risultati conseguiti di volta in volta nei paragrafi di questo contributo contribuiscono a fornire una rinnovata visione della regolamentazione giuridica in materia di garanzia per l’evizione, con particolare riguardo alle stipulazioni di garanzia strettamente correlate al contratto di compravendita consensuale. Dall’esame delle fonti è stato possibile ricostruire la progressiva evoluzione della dottrina dei giureconsulti romani sulla stipulatio habere licere e sulla stiplutio duplae. Inoltre, l’analisi dei documenti di compravendita ha contribuito a rilevare l’effettiva vigenza dei principii e delle regole enunciati dai giuristi in questo particolare ambito disciplinare. I risultati principali di questo contributo possono essere sinteticamente enunciati nei seguenti punti: a) la stipulatio habere licere viene ad esistere in un momento precedente all’affermarsi dell’emptio venditio consensuale con effetti obbligatori; b) la stipulatio habere licere fin dalle origini viene conclusa per fornire garanzia contro l’evizione delle res nec mancipi e la sua assunzione avviene unitamente alla dichiarazione di esclusione della presenza dei vizi della cosa venduta e alla promessa di determinate qualità; c) in un primo momento la sua utilizzazione nell’ambito del contratto consensuale di compravendita era stabilita convenzionalmente dalle parti, a richiesta del compratore. Successivamente, in seguito alla formalizzazione dell’obbligo del venditore di prestare la garanzia per l’evizione (ob evictionem se obligare), risalente al I sec. d.C., muta nel suo contenuto e non viene più utilizzata con la sua originaria funzione. Ai tempi di Ulpiano, infatti, in cui vigeva la regola che prevedeva la possibilità di ottenere l’indennizzo per l’evizione con l’esperimento dell’actio empti, si afferma una concezione restrittiva e fortemente limitante della portata della stipulatio habere licere, mediante la quale, come testimoniato in Ulp. 49 ad Sab. D. 45.1.38 pr.-2, in seguito al consolidamento del principio della nullità della promessa del fatto altrui, il promissor si impegnava solo per il fatto proprio, del proprio erede e dei successori di questo; d) la stipulatio duplae nasce nell’ambito dei rapporti commerciali internazionali al fine di consentire la stipulazione della garanzia per l’evizione nelle compravendite di res mancipi con i peregrini; e) la stipulatio duplae viene ad esistere in un momento successivo all’affermarsi dell’emptio venditio consensuale con effetti obbligatori; f) la stipulatio duplae verrà estesa in età classica a tutte le vendite di cose di un certo pregio; g) le fonti analizzate confermano il ruolo fondamentale, anche se non esclusivo, della stipulatio duplae resa obbligatoria dagli edili curuli per le vendite di schiavi, nel processo di configurazione dell’ob evictionem se obligare quale elemento naturale della compravendita consensuale ad effetti obbligatori; h) si può attestare, inoltre, l’esistenza di una evoluzione parallela della garanzia per i vizi e della garanzia per l’evizione nell’ambito della compravendita consensuale; i) infine, è stata riscontrata una particolare influenza delle soluzioni specifiche adottate in tema di garanzia per i vizi, nel contesto di vendite di schiavi, sulla garanzia per l’evizione, che, a partire dal I sec. d.C., da elemento accidentale del contratto di compravendita, stabilita convenzionalmente dalle parti, diviene elemento naturale.

Garanzia per evizione: stipulatio habere licere e stipulatio duplae / Ortu, Rosanna. - II:(2007), pp. 311-374.

Garanzia per evizione: stipulatio habere licere e stipulatio duplae

ORTU, Rosanna
2007-01-01

Abstract

Il contributo analizza la tutela giuridica della garanzia per evizione e, nello specifico, le problematiche inerenti alla stipulatio habere licere e alla stipulatio duplae. I risultati conseguiti di volta in volta nei paragrafi di questo contributo contribuiscono a fornire una rinnovata visione della regolamentazione giuridica in materia di garanzia per l’evizione, con particolare riguardo alle stipulazioni di garanzia strettamente correlate al contratto di compravendita consensuale. Dall’esame delle fonti è stato possibile ricostruire la progressiva evoluzione della dottrina dei giureconsulti romani sulla stipulatio habere licere e sulla stiplutio duplae. Inoltre, l’analisi dei documenti di compravendita ha contribuito a rilevare l’effettiva vigenza dei principii e delle regole enunciati dai giuristi in questo particolare ambito disciplinare. I risultati principali di questo contributo possono essere sinteticamente enunciati nei seguenti punti: a) la stipulatio habere licere viene ad esistere in un momento precedente all’affermarsi dell’emptio venditio consensuale con effetti obbligatori; b) la stipulatio habere licere fin dalle origini viene conclusa per fornire garanzia contro l’evizione delle res nec mancipi e la sua assunzione avviene unitamente alla dichiarazione di esclusione della presenza dei vizi della cosa venduta e alla promessa di determinate qualità; c) in un primo momento la sua utilizzazione nell’ambito del contratto consensuale di compravendita era stabilita convenzionalmente dalle parti, a richiesta del compratore. Successivamente, in seguito alla formalizzazione dell’obbligo del venditore di prestare la garanzia per l’evizione (ob evictionem se obligare), risalente al I sec. d.C., muta nel suo contenuto e non viene più utilizzata con la sua originaria funzione. Ai tempi di Ulpiano, infatti, in cui vigeva la regola che prevedeva la possibilità di ottenere l’indennizzo per l’evizione con l’esperimento dell’actio empti, si afferma una concezione restrittiva e fortemente limitante della portata della stipulatio habere licere, mediante la quale, come testimoniato in Ulp. 49 ad Sab. D. 45.1.38 pr.-2, in seguito al consolidamento del principio della nullità della promessa del fatto altrui, il promissor si impegnava solo per il fatto proprio, del proprio erede e dei successori di questo; d) la stipulatio duplae nasce nell’ambito dei rapporti commerciali internazionali al fine di consentire la stipulazione della garanzia per l’evizione nelle compravendite di res mancipi con i peregrini; e) la stipulatio duplae viene ad esistere in un momento successivo all’affermarsi dell’emptio venditio consensuale con effetti obbligatori; f) la stipulatio duplae verrà estesa in età classica a tutte le vendite di cose di un certo pregio; g) le fonti analizzate confermano il ruolo fondamentale, anche se non esclusivo, della stipulatio duplae resa obbligatoria dagli edili curuli per le vendite di schiavi, nel processo di configurazione dell’ob evictionem se obligare quale elemento naturale della compravendita consensuale ad effetti obbligatori; h) si può attestare, inoltre, l’esistenza di una evoluzione parallela della garanzia per i vizi e della garanzia per l’evizione nell’ambito della compravendita consensuale; i) infine, è stata riscontrata una particolare influenza delle soluzioni specifiche adottate in tema di garanzia per i vizi, nel contesto di vendite di schiavi, sulla garanzia per l’evizione, che, a partire dal I sec. d.C., da elemento accidentale del contratto di compravendita, stabilita convenzionalmente dalle parti, diviene elemento naturale.
2007
9788813272081
Garanzia per evizione: stipulatio habere licere e stipulatio duplae / Ortu, Rosanna. - II:(2007), pp. 311-374.
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