I contratti con i professionisti del turismo vengono collocati tra i cosiddetti contratti del tempo libero, quei rapporti caratterizzati dal fatto che vengono conclusi tra le parti in funzione dell'impiego del tempo libero di uno dei contraenti. La categoria è caratterizzata dalla qualità rivestita da uno dei contraenti (professionisti del turismo) e dalla tipologia di prestazioni oggetto del contratto, tipiche appunto delle "professioni turistiche", solitamente suddivise in professioni di guida-accompagnamento; organizzazione-animazione; istruzione-addestramento e guida-accompagnamento turistico-sportiva). Tali contratti, il cui contenuto varia da caso a caso per l'ampia autonomia negoziale riconosciuta alle parti, vengono per lo più ricondotti nell'ambito della prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c. Quanto ai profili di responsabilità dei soggetti che esercitano le professioni turistiche (da quelle più tradizionali, quali le guide alpine ed i maestri di sci, alle nuove professioni di creazione regionale), si ritengono applicabili i criteri di cui agli artt. 2236 e segg. c.c. in relazione ai profili contrattuali. Per quanto concerne i danni arrecati a terzi dai clienti/allievi durante le attività di accompagnamento, guida, addestramento ed istruzione, resta applicabile, in via extracontrattuale, la disciplina della responsabilità di precettori ed insegnanti.
I contratti con i professionisti del turismo / Benelli, Gianfranco. - (2010), pp. 205-226.
I contratti con i professionisti del turismo
BENELLI, Gianfranco
2010-01-01
Abstract
I contratti con i professionisti del turismo vengono collocati tra i cosiddetti contratti del tempo libero, quei rapporti caratterizzati dal fatto che vengono conclusi tra le parti in funzione dell'impiego del tempo libero di uno dei contraenti. La categoria è caratterizzata dalla qualità rivestita da uno dei contraenti (professionisti del turismo) e dalla tipologia di prestazioni oggetto del contratto, tipiche appunto delle "professioni turistiche", solitamente suddivise in professioni di guida-accompagnamento; organizzazione-animazione; istruzione-addestramento e guida-accompagnamento turistico-sportiva). Tali contratti, il cui contenuto varia da caso a caso per l'ampia autonomia negoziale riconosciuta alle parti, vengono per lo più ricondotti nell'ambito della prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c. Quanto ai profili di responsabilità dei soggetti che esercitano le professioni turistiche (da quelle più tradizionali, quali le guide alpine ed i maestri di sci, alle nuove professioni di creazione regionale), si ritengono applicabili i criteri di cui agli artt. 2236 e segg. c.c. in relazione ai profili contrattuali. Per quanto concerne i danni arrecati a terzi dai clienti/allievi durante le attività di accompagnamento, guida, addestramento ed istruzione, resta applicabile, in via extracontrattuale, la disciplina della responsabilità di precettori ed insegnanti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.