Sommario: 1. Premessa: dalle actiones in rem di matrice pretoria al pignus quale esempio di istituto con duplice tutela in rem e in personam. – 2. Significato del termine pignus nelle fonti – 3. Pignus: origini, sviluppo storico e tutela giuridica. A) Pignus datum. B) Pignus conventum – 4. Actio in rem e actio in personam: la tutela processuale del pignus. A) Actio pigneraticia in personam. B) Actio Serviana – Conclusioni: Al termine di questa ricognizione in tema di pignus appare del tutto chiaro che l’istituto, nato per fornire una funzione di garanzia reale delle obbligazioni, nel sistema giuridico romano si configura in maniera del tutto peculiare. La tutela pretoria, assicurata alle parti del rapporto pignoratizio, sancisce il riconoscimento definitivo nel campo del diritto di un istituto che inizialmente esisteva di fatto e, in quanto tale, meritava solamente una tutela interdittale. Le due azioni concesse dal pretore a tutela del pignus (actio pigneraticia in personam e actio Serviana o hypotecaria o pigneraticia in rem) corrispondono pienamente al duplice carattere pesonale e reale della efficacia del rapporto pignoratizio. Tuttavia i due aspetti sono tra loro intimamente connessi, poiché l’actio pigneraticiam in personam verrà estesa nelle sue applicazioni anche alle fattispecie di pignus conventum (per far valere il diritto del debitore pignorante ad ottenere il residuo del ricavato della vendita del pegno da parte del creditore), così come il pretore concederà in via estensiva l’actio pigneraticia in rem (per consentire al creditore pignoratizio di ottenere il possesso del pegno di cui abbia perso la disponibilità). Si concretizzerà quidi una sorta di unificazione dell’istituto del pignus, che apparirà come un unicum il quale però al suo interno continuerà a mantenere la doppia anima di pignus datum e pignus conventum.
'Actio in rem' e 'actio in personam' di matrice pretoria: il caso del pegno / Ortu, Rosanna. - II:(2011), pp. 41-76.
'Actio in rem' e 'actio in personam' di matrice pretoria: il caso del pegno
ORTU, Rosanna
2011-01-01
Abstract
Sommario: 1. Premessa: dalle actiones in rem di matrice pretoria al pignus quale esempio di istituto con duplice tutela in rem e in personam. – 2. Significato del termine pignus nelle fonti – 3. Pignus: origini, sviluppo storico e tutela giuridica. A) Pignus datum. B) Pignus conventum – 4. Actio in rem e actio in personam: la tutela processuale del pignus. A) Actio pigneraticia in personam. B) Actio Serviana – Conclusioni: Al termine di questa ricognizione in tema di pignus appare del tutto chiaro che l’istituto, nato per fornire una funzione di garanzia reale delle obbligazioni, nel sistema giuridico romano si configura in maniera del tutto peculiare. La tutela pretoria, assicurata alle parti del rapporto pignoratizio, sancisce il riconoscimento definitivo nel campo del diritto di un istituto che inizialmente esisteva di fatto e, in quanto tale, meritava solamente una tutela interdittale. Le due azioni concesse dal pretore a tutela del pignus (actio pigneraticia in personam e actio Serviana o hypotecaria o pigneraticia in rem) corrispondono pienamente al duplice carattere pesonale e reale della efficacia del rapporto pignoratizio. Tuttavia i due aspetti sono tra loro intimamente connessi, poiché l’actio pigneraticiam in personam verrà estesa nelle sue applicazioni anche alle fattispecie di pignus conventum (per far valere il diritto del debitore pignorante ad ottenere il residuo del ricavato della vendita del pegno da parte del creditore), così come il pretore concederà in via estensiva l’actio pigneraticia in rem (per consentire al creditore pignoratizio di ottenere il possesso del pegno di cui abbia perso la disponibilità). Si concretizzerà quidi una sorta di unificazione dell’istituto del pignus, che apparirà come un unicum il quale però al suo interno continuerà a mantenere la doppia anima di pignus datum e pignus conventum.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.