Il saggio studia il regime dei poteri sostitutivi tra gli enti territoriali nell'ordinamento costituzionale italiano. A questo fine, ricostruisce il sistema delle relazioni tra i livelli di governo nella storia dell'esperienza costituzionale italiana. Sul punto si evidenzia come nel periodo antecedente alla riforma costituzionale del 2001 tali relazioni siano state basate sulla elastica clausola dell'interesse nazionale, che nascondeva la preminenza dell'indirizzo politico dello Stato nei confronti di quello delle Regioni. La legge cost. n. 3 del 2001 porta invece a compimento un complesso percorso di riassestamento dell'ordinamento costituzionale, determinando il venir meno del privilegio che assisteva l'indirizzo politico dello Stato. Ciò - si sostiene nel saggio - si riverbera anche sul regime dei poteri sostitutivi, che sopravvivono solo in quanto resi necessari dal criterio funzionalista sotteso al principio di sussidiarietà, ovvero quando ricadano nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 120, secondo comma, Cost., per i casi di "fallimento" del riparto di competenze ispirato al medesimo principio.
La sostituzione tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano / Pajno, Simone. - 1:(2007), pp. 1-320.
La sostituzione tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano
PAJNO, Simone
2007-01-01
Abstract
Il saggio studia il regime dei poteri sostitutivi tra gli enti territoriali nell'ordinamento costituzionale italiano. A questo fine, ricostruisce il sistema delle relazioni tra i livelli di governo nella storia dell'esperienza costituzionale italiana. Sul punto si evidenzia come nel periodo antecedente alla riforma costituzionale del 2001 tali relazioni siano state basate sulla elastica clausola dell'interesse nazionale, che nascondeva la preminenza dell'indirizzo politico dello Stato nei confronti di quello delle Regioni. La legge cost. n. 3 del 2001 porta invece a compimento un complesso percorso di riassestamento dell'ordinamento costituzionale, determinando il venir meno del privilegio che assisteva l'indirizzo politico dello Stato. Ciò - si sostiene nel saggio - si riverbera anche sul regime dei poteri sostitutivi, che sopravvivono solo in quanto resi necessari dal criterio funzionalista sotteso al principio di sussidiarietà, ovvero quando ricadano nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 120, secondo comma, Cost., per i casi di "fallimento" del riparto di competenze ispirato al medesimo principio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.