In ambito privatistico, la tutela della persona fisica rispetto al caso del soggetto che richiede "protezione internazionale" in Italia - come in altro Stato membro dell'Unione europea - non ha ricevuto ad oggi un'approfondita disamina, specie per ciò che concerne il diritto soggettivo alla protezione dei dati personali, il quale è tra gli altri sancito dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dotata dello stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6 TUE) nonché dal Regolamento UE n. 2016/679 (o RGPD), la cui diretta applicabilità ha condotto nel nostro ordinamento all'emanazione del d.lgs. n. 101/2018, modificativo del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Se la figura del "richiedente asilo" può ritenersi meritevole d'approfondimento sul piano scientifico, è per via dei profili di significativo interesse che tale condizione presenta, dei quali l'Autrice dà conto nel corso del lavoro. La potenziale vulnerabilità che contraddistingue una persona nella sua qualità di "richiedente asilo" riceve, pertanto, una considerazione peculiare, in quanto questo soggetto presenta una domanda diretta a ottenere la protezione internazionale, il cui conseguimento presuppone, in linea di principio, la verifica di uno stato di precarietà dei diritti umani nel paese terzo di provenienza o di transito o, comunque, la presenza in capo a quel determinato individuo di una situazione contrastante col rispetto dei suoi diritti fondamentali. Si tratta, perciò, di una persona cui dovrebbero riconoscersi talune garanzie, con un'attenzione particolare in ragione - appunto - della relativa, presunta, vulnerabilità. Ciò è tanto più vero quanto minore è l'età dell'individuo coinvolto; difatti, problematiche aggiuntive si pongono con riferimento al caso del richiedente asilo che sia minorenne (o che si presuma avere meno di diciotto anni). Un ulteriore elemento di rilievo attiene alla circostanza che la condizione di richiedente asilo non sembra potersi definire in termini di "status" sul piano civilistico.
La tutela della persona nell'Unione europea: il caso dei «richiedenti asilo» / Bendinelli, Roberta. - (2025).
La tutela della persona nell'Unione europea: il caso dei «richiedenti asilo».
bendinelli
2025-01-01
Abstract
In ambito privatistico, la tutela della persona fisica rispetto al caso del soggetto che richiede "protezione internazionale" in Italia - come in altro Stato membro dell'Unione europea - non ha ricevuto ad oggi un'approfondita disamina, specie per ciò che concerne il diritto soggettivo alla protezione dei dati personali, il quale è tra gli altri sancito dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dotata dello stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6 TUE) nonché dal Regolamento UE n. 2016/679 (o RGPD), la cui diretta applicabilità ha condotto nel nostro ordinamento all'emanazione del d.lgs. n. 101/2018, modificativo del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Se la figura del "richiedente asilo" può ritenersi meritevole d'approfondimento sul piano scientifico, è per via dei profili di significativo interesse che tale condizione presenta, dei quali l'Autrice dà conto nel corso del lavoro. La potenziale vulnerabilità che contraddistingue una persona nella sua qualità di "richiedente asilo" riceve, pertanto, una considerazione peculiare, in quanto questo soggetto presenta una domanda diretta a ottenere la protezione internazionale, il cui conseguimento presuppone, in linea di principio, la verifica di uno stato di precarietà dei diritti umani nel paese terzo di provenienza o di transito o, comunque, la presenza in capo a quel determinato individuo di una situazione contrastante col rispetto dei suoi diritti fondamentali. Si tratta, perciò, di una persona cui dovrebbero riconoscersi talune garanzie, con un'attenzione particolare in ragione - appunto - della relativa, presunta, vulnerabilità. Ciò è tanto più vero quanto minore è l'età dell'individuo coinvolto; difatti, problematiche aggiuntive si pongono con riferimento al caso del richiedente asilo che sia minorenne (o che si presuma avere meno di diciotto anni). Un ulteriore elemento di rilievo attiene alla circostanza che la condizione di richiedente asilo non sembra potersi definire in termini di "status" sul piano civilistico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.