L’evoluzione della disciplina in tema di esecuzione del lodo è stata inevitabilmente condizionata dalle modifiche apportate nel tempo alla disciplina degli effetti del lodo rituale. Tale disciplina, contrassegnata all’origine – ai fini della produzione degli effetti del lodo – dall’inderogabile deposito del lodo presso la cancelleria del pretore, prevede l’attribuzione al lodo degli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, a prescindere dal suo deposito, necessario oggi ai sensi dell’art. 825 c.p.c. esclusivamente per fare acquistare al lodo efficacia esecutiva. In questa prospettiva è stato possibile accertare, da un lato, che oggetto di exequatur sono i lodi condannatori, ivi compresi quelli che decidono parzialmente il merito della controversia e, dall’altro, che il procedimento di omologazione in quanto funzionale anche alla successiva trascrizione e annotazione del lodo si rende necessario in tutti i casi in cui sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza. L’analisi della disciplina dell’efficacia esecutiva del lodo ha reso necessario altresì affrontare alcuni profili del procedimento sia per quanto concerne le regole dirette a conseguire l’esecutorietà (in punto di competenza a decidere sulla domanda attribuita, in sede monocratica e in assenza del contraddittorio al tribunale del circondario in cui ha sede l’arbitrato) sia l’oggetto della cognizione del giudice, da ritenersi circoscritto alla sola verifica della regolarità formale del lodo. Infine, in materia di reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal tribunale sulla richiesta di exequatur del lodo, si deve segnalare un ritorno alla soluzione accolta nel codice previgente, che ammetteva la possibilità di proporre reclamo contro il decreto pretorile sia di concessione dell’omologazione, sia di diniego. Sono stati segnalati, inoltre, ulteriore e specifici profili meritevoli di approfondimento, quali: il rapporto fra il giudizio di impugnazione per nullità e il procedimento volto ad ottenere l’esecutività del lodo con particolare riguardo alla possibilità che al rigetto dell’impugnazione per nullità possa conseguire l’automatico riconoscimento dell’efficacia esecutiva del lodo; la sussistenza in capo al giudice dell’exequatur del potere di verificare la natura rituale o irrituale del lodo; l’ammissibilità di un giudizio di secondo grado davanti agli àrbitri (non prevista e npn esclusa dal codice di rito italiano).

L'esecuzione / Serra, Maria Luisa. - V:(2021), pp. 675-715.

L'esecuzione

SERRA Maria Luisa
2021-01-01

Abstract

L’evoluzione della disciplina in tema di esecuzione del lodo è stata inevitabilmente condizionata dalle modifiche apportate nel tempo alla disciplina degli effetti del lodo rituale. Tale disciplina, contrassegnata all’origine – ai fini della produzione degli effetti del lodo – dall’inderogabile deposito del lodo presso la cancelleria del pretore, prevede l’attribuzione al lodo degli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, a prescindere dal suo deposito, necessario oggi ai sensi dell’art. 825 c.p.c. esclusivamente per fare acquistare al lodo efficacia esecutiva. In questa prospettiva è stato possibile accertare, da un lato, che oggetto di exequatur sono i lodi condannatori, ivi compresi quelli che decidono parzialmente il merito della controversia e, dall’altro, che il procedimento di omologazione in quanto funzionale anche alla successiva trascrizione e annotazione del lodo si rende necessario in tutti i casi in cui sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza. L’analisi della disciplina dell’efficacia esecutiva del lodo ha reso necessario altresì affrontare alcuni profili del procedimento sia per quanto concerne le regole dirette a conseguire l’esecutorietà (in punto di competenza a decidere sulla domanda attribuita, in sede monocratica e in assenza del contraddittorio al tribunale del circondario in cui ha sede l’arbitrato) sia l’oggetto della cognizione del giudice, da ritenersi circoscritto alla sola verifica della regolarità formale del lodo. Infine, in materia di reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal tribunale sulla richiesta di exequatur del lodo, si deve segnalare un ritorno alla soluzione accolta nel codice previgente, che ammetteva la possibilità di proporre reclamo contro il decreto pretorile sia di concessione dell’omologazione, sia di diniego. Sono stati segnalati, inoltre, ulteriore e specifici profili meritevoli di approfondimento, quali: il rapporto fra il giudizio di impugnazione per nullità e il procedimento volto ad ottenere l’esecutività del lodo con particolare riguardo alla possibilità che al rigetto dell’impugnazione per nullità possa conseguire l’automatico riconoscimento dell’efficacia esecutiva del lodo; la sussistenza in capo al giudice dell’exequatur del potere di verificare la natura rituale o irrituale del lodo; l’ammissibilità di un giudizio di secondo grado davanti agli àrbitri (non prevista e npn esclusa dal codice di rito italiano).
2021
9788849546330
L'esecuzione / Serra, Maria Luisa. - V:(2021), pp. 675-715.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/308811
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