L’ordinamento italiano per lungo tempo è rimasto privo di una disciplina legislativa volta a regolamentare le tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Questa carenza ha determinato una situazione di incertezza almeno sino all’entrata in vigore della legge 19 aprile 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). L’approvazione di questo testo legislativo fu accompagnata da un iter travagliato, scandito da toni polemici e fortemente critici sia in seno agli organi deliberativi sia tra l’opinione pubblica. In considerazione del prevalere sul piano della dialettica politica di una concezione volta a riconoscere un’accentuata protezione giuridica all’embrione sin dall’istante del suo concepimento, con l’entrata in vigore della legge in questione furono vietate molte delle pratiche mediche e scientifiche aventi a oggetto embrioni che sino a quel momento erano state praticate. Pertanto, gli oppositori alla legge fecero ricorso a tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento per mitigare e finanche abrogare la legge 40/2004: ne è un esempio il referendum abrogativo celebrato nel 2005, che tuttavia non raggiunse il quorum necessario per la sua validità. La graduale e progressiva metamorfosi della disciplina si è così realizzata soprattutto grazie all’opera della Corte costituzionale che, anche recependo le sollecitazioni dei giudici europei, ha progressivamente ridefinito gli equilibri interni al testo di legge, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni che avevano introdotto il divieto di impiantare un numero di embrioni superiori a tre, il divieto di fecondazione eterologa e il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche.

La disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita / Occhiena, Massimo. - 1:(2019), pp. 355-375.

La disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita

Massimo Occhiena
2019-01-01

Abstract

L’ordinamento italiano per lungo tempo è rimasto privo di una disciplina legislativa volta a regolamentare le tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Questa carenza ha determinato una situazione di incertezza almeno sino all’entrata in vigore della legge 19 aprile 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). L’approvazione di questo testo legislativo fu accompagnata da un iter travagliato, scandito da toni polemici e fortemente critici sia in seno agli organi deliberativi sia tra l’opinione pubblica. In considerazione del prevalere sul piano della dialettica politica di una concezione volta a riconoscere un’accentuata protezione giuridica all’embrione sin dall’istante del suo concepimento, con l’entrata in vigore della legge in questione furono vietate molte delle pratiche mediche e scientifiche aventi a oggetto embrioni che sino a quel momento erano state praticate. Pertanto, gli oppositori alla legge fecero ricorso a tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento per mitigare e finanche abrogare la legge 40/2004: ne è un esempio il referendum abrogativo celebrato nel 2005, che tuttavia non raggiunse il quorum necessario per la sua validità. La graduale e progressiva metamorfosi della disciplina si è così realizzata soprattutto grazie all’opera della Corte costituzionale che, anche recependo le sollecitazioni dei giudici europei, ha progressivamente ridefinito gli equilibri interni al testo di legge, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni che avevano introdotto il divieto di impiantare un numero di embrioni superiori a tre, il divieto di fecondazione eterologa e il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche.
2019
9788829929658
La disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita / Occhiena, Massimo. - 1:(2019), pp. 355-375.
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