La dottrina usa correntemente la espressione “agire per altri” per indicare il genus istituzionale della “rappresentanza/sostituzione” a proposito anche del diritto romano. Tale espressione richiama la contrapposizione tra il ruolo attivo del “rappresentante” (colui che “agisce”) e quello passivo del rappresentato (“altri”): alla proposizione “agire per altri” è attribuito il significato della assenza della attività volitiva degli “altri”, “sostituita” dalla volontà dell’agente/rappresentante. Per liberarsi dell’uso, a proposito del diritto romano, dell’istituto della rappresentanza/sostituzione la strada non è certamente quella della sua storicizzazione, ma è quella della individuazione dell’uso dell’istituto totalmente altro, invece, proprio al diritto romano. Con tale ‘altro’ istituto o genus istituzionale i Romani hanno affrontato e risolto il problema non di “sostituire” ma di servire per potenziarla la attività volitiva degli individui che ne sono capaci e delle collettività. Tale istituto o genus istituzionale può e deve essere correttamente espresso con la proposizione “agire per mezzo di altri”. La proposta di ricorrere, per il diritto romano, alla proposizione “agire per mezzo di altri” intende indicare, quali soggetti dell’“agire”, coloro i quali, pure essendone capaci, nel sistema lessicale e giuridico odierno sono liquidati come “altri” e ne sono esclusi cioè “sostituiti/rappresentati”. La proposta di inversione semantica e giuridica di ruoli tra “colui che agisce” e gli “altri” non annichilisce colui “per quem agitur”. Nella proposizione che si ritiene più adatta a significare una dottrina giuridica romanisticamente corretta (“agire per mezzo di altri”) la attività giuridica complessa ha, infatti, non uno ma due soggetti: un soggetto agente “motore” e “dominante”, il dominus negotii, il quale, invece, nella categoria oggi corrente (“agire per altri”), è indicato soltanto come passivo destinatario degli effetti della attività, e un soggetto agente “esecutore” e “servente”, ma pur sempre con una propria volizione (il “per quem agitur “).

«Agire per altri» o «agire per mezzo di altri». Appunti romanistici sulla «rappresentanza». I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina / Onida, P. P.. - 18:(2018), pp. I-112.

«Agire per altri» o «agire per mezzo di altri». Appunti romanistici sulla «rappresentanza». I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina

P. P. Onida
2018-01-01

Abstract

La dottrina usa correntemente la espressione “agire per altri” per indicare il genus istituzionale della “rappresentanza/sostituzione” a proposito anche del diritto romano. Tale espressione richiama la contrapposizione tra il ruolo attivo del “rappresentante” (colui che “agisce”) e quello passivo del rappresentato (“altri”): alla proposizione “agire per altri” è attribuito il significato della assenza della attività volitiva degli “altri”, “sostituita” dalla volontà dell’agente/rappresentante. Per liberarsi dell’uso, a proposito del diritto romano, dell’istituto della rappresentanza/sostituzione la strada non è certamente quella della sua storicizzazione, ma è quella della individuazione dell’uso dell’istituto totalmente altro, invece, proprio al diritto romano. Con tale ‘altro’ istituto o genus istituzionale i Romani hanno affrontato e risolto il problema non di “sostituire” ma di servire per potenziarla la attività volitiva degli individui che ne sono capaci e delle collettività. Tale istituto o genus istituzionale può e deve essere correttamente espresso con la proposizione “agire per mezzo di altri”. La proposta di ricorrere, per il diritto romano, alla proposizione “agire per mezzo di altri” intende indicare, quali soggetti dell’“agire”, coloro i quali, pure essendone capaci, nel sistema lessicale e giuridico odierno sono liquidati come “altri” e ne sono esclusi cioè “sostituiti/rappresentati”. La proposta di inversione semantica e giuridica di ruoli tra “colui che agisce” e gli “altri” non annichilisce colui “per quem agitur”. Nella proposizione che si ritiene più adatta a significare una dottrina giuridica romanisticamente corretta (“agire per mezzo di altri”) la attività giuridica complessa ha, infatti, non uno ma due soggetti: un soggetto agente “motore” e “dominante”, il dominus negotii, il quale, invece, nella categoria oggi corrente (“agire per altri”), è indicato soltanto come passivo destinatario degli effetti della attività, e un soggetto agente “esecutore” e “servente”, ma pur sempre con una propria volizione (il “per quem agitur “).
2018
978-88-243-2571-4
«Agire per altri» o «agire per mezzo di altri». Appunti romanistici sulla «rappresentanza». I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina / Onida, P. P.. - 18:(2018), pp. I-112.
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