L’autonomia finanziaria regionale che emerge dal tormentato processo di riforma del titolo V della Costituzione è rivolta, essenzialmente, al versante della spesa più che muoversi sul lato delle entrate; così, per un verso, lo spazio per l’attivazione di una leva fiscale in senso proprio è assai esiguo e contigentato dalla primazìa dello Stato nella scelta dei presupposti; e, per l’altro verso, il ruolo portante assunto dalle risorse devolute (compartecipazioni, tributi derivati e addizionali) tradisce il principio dell’accountability sul quale si fondava il federalismo fiscale e del quale rappresentava, per così dire, il “manifesto”, anche nella proposta politica che lo ha accompagnato. Ma l’assenza dell’autodeterminazione impositiva è la negazione stessa del federalismo e, a ben vedere, l’obiettivo cui muove il disegno di ridefinizione in senso “federale” dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni ordinarie è, in primis, quello della ristrutturazione della finanza pubblica; anzi, potremmo azzardare che il primo criterio di coordinamento sia proprio quello del “contenimento” (e della razionalizzazione) della spesa e la ripartizione dell’autonomia tributaria tra i diversi livelli di governo è pensata in senso ancillare e privilegia la finanza derivata. Ecco che, allora, ben si attaglia a tale situazione l’espressione di «federalismo della crisi» nel quale contesto l’autonomia tributaria è più condizionata dai limiti interni (i.e.: i principi di coordinamento) piuttosto che dai “controlimiti” sovranazionali, così come indicato dalla Corte di Giustizia. Seppur le Regioni speciali e le Province autonome godano di una autonomia impositiva più incisiva rispetto alle Regioni ordinarie – sulla scorta dell’intervento della sent. 102/2008 della Corte costituzionale sui tributi sardi “sul lusso” e della “conventio ad excludendum” che ha segnato ogni riforma del titolo V della costituzione – nei fatti, l’esercizio dell’autonomia tributaria riconosciuta dai rispettivi statuti regionali è stato assai blando, se si esclude l’istituzione (con alterne fortune) di tributi a vocazione turistico-ambientale e dei tributi immobiliari comunali delle Province di Trento e Bolzano. Il sistema delle compartecipazioni assume un rilievo ancor più condizionante stante la (tendenziale) autosufficienza finanziaria assicurata dalle quote dei tributi erariali, incrementatesi sempre più nel processo di attuazione degli statuti di autonomia; in fin dei conti, ciò ha rappresentato un freno all’istituzione di tributi propri, unitamente al fatto che l’estensione dei vincoli imposti al bilancio e al potere di spesa anche alle autonomie speciali scoraggia quest’ultime dal sostenere il costo politico connesso all’esercizio di un’autonoma leva fiscale. Peraltro, se il modello di procacciamento delle risorse è quello compartecipativo – e su base territoriale – la finanza delle regioni risulterà sempre più dipendente dall’andamento dell’economia locale, scontando il divario in termini di capacità fiscale esistente tra le Regioni del nord del Paese e quelle insulari. La sensazione è che, fatte salve le opportune differenziazioni, si tratti di un’autonomia “gestionale” avente ad oggetto non risorse proprie ma devolute, cui può accompagnarsi anche il trasferimento di funzioni (ex)statali; così, da componente essenziale dell’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria diviene recessiva e secondaria. Un “federalismo 2.0”, dunque – forse diverso da quello che si era immaginato – che, per un verso, assicura certezza delle risorse disponibili e possibilità di programmazione e, per l’altro, lascia la regìa nell’allocazione del gettito ai territori ove quella ricchezza si produce. Anche questo è un modello (alternativo ma pur sempre) tipizzato di federalismo che consegue il risultato di far partecipare gli enti ad autonomia differenziata agli obiettivi (di sistema) di perequazione e di solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e, così, realizzare quel coordinamento invocato dall’articolo 27 della legge delega. Del resto, questa linea di tendenza trova conferme anche a livello europeo, ove si registra un regionalismo “bloccato” stante la medesima pervasività statale sul lato delle entrate e il controllo del coordinamento della finanza pubblica a tutti i livelli di governo

L’autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome / Scanu, Giuseppe Giovanni. - 10:(2017), pp. 1-240.

L’autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

SCANU, Giuseppe Giovanni
2017-01-01

Abstract

L’autonomia finanziaria regionale che emerge dal tormentato processo di riforma del titolo V della Costituzione è rivolta, essenzialmente, al versante della spesa più che muoversi sul lato delle entrate; così, per un verso, lo spazio per l’attivazione di una leva fiscale in senso proprio è assai esiguo e contigentato dalla primazìa dello Stato nella scelta dei presupposti; e, per l’altro verso, il ruolo portante assunto dalle risorse devolute (compartecipazioni, tributi derivati e addizionali) tradisce il principio dell’accountability sul quale si fondava il federalismo fiscale e del quale rappresentava, per così dire, il “manifesto”, anche nella proposta politica che lo ha accompagnato. Ma l’assenza dell’autodeterminazione impositiva è la negazione stessa del federalismo e, a ben vedere, l’obiettivo cui muove il disegno di ridefinizione in senso “federale” dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni ordinarie è, in primis, quello della ristrutturazione della finanza pubblica; anzi, potremmo azzardare che il primo criterio di coordinamento sia proprio quello del “contenimento” (e della razionalizzazione) della spesa e la ripartizione dell’autonomia tributaria tra i diversi livelli di governo è pensata in senso ancillare e privilegia la finanza derivata. Ecco che, allora, ben si attaglia a tale situazione l’espressione di «federalismo della crisi» nel quale contesto l’autonomia tributaria è più condizionata dai limiti interni (i.e.: i principi di coordinamento) piuttosto che dai “controlimiti” sovranazionali, così come indicato dalla Corte di Giustizia. Seppur le Regioni speciali e le Province autonome godano di una autonomia impositiva più incisiva rispetto alle Regioni ordinarie – sulla scorta dell’intervento della sent. 102/2008 della Corte costituzionale sui tributi sardi “sul lusso” e della “conventio ad excludendum” che ha segnato ogni riforma del titolo V della costituzione – nei fatti, l’esercizio dell’autonomia tributaria riconosciuta dai rispettivi statuti regionali è stato assai blando, se si esclude l’istituzione (con alterne fortune) di tributi a vocazione turistico-ambientale e dei tributi immobiliari comunali delle Province di Trento e Bolzano. Il sistema delle compartecipazioni assume un rilievo ancor più condizionante stante la (tendenziale) autosufficienza finanziaria assicurata dalle quote dei tributi erariali, incrementatesi sempre più nel processo di attuazione degli statuti di autonomia; in fin dei conti, ciò ha rappresentato un freno all’istituzione di tributi propri, unitamente al fatto che l’estensione dei vincoli imposti al bilancio e al potere di spesa anche alle autonomie speciali scoraggia quest’ultime dal sostenere il costo politico connesso all’esercizio di un’autonoma leva fiscale. Peraltro, se il modello di procacciamento delle risorse è quello compartecipativo – e su base territoriale – la finanza delle regioni risulterà sempre più dipendente dall’andamento dell’economia locale, scontando il divario in termini di capacità fiscale esistente tra le Regioni del nord del Paese e quelle insulari. La sensazione è che, fatte salve le opportune differenziazioni, si tratti di un’autonomia “gestionale” avente ad oggetto non risorse proprie ma devolute, cui può accompagnarsi anche il trasferimento di funzioni (ex)statali; così, da componente essenziale dell’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria diviene recessiva e secondaria. Un “federalismo 2.0”, dunque – forse diverso da quello che si era immaginato – che, per un verso, assicura certezza delle risorse disponibili e possibilità di programmazione e, per l’altro, lascia la regìa nell’allocazione del gettito ai territori ove quella ricchezza si produce. Anche questo è un modello (alternativo ma pur sempre) tipizzato di federalismo che consegue il risultato di far partecipare gli enti ad autonomia differenziata agli obiettivi (di sistema) di perequazione e di solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e, così, realizzare quel coordinamento invocato dall’articolo 27 della legge delega. Del resto, questa linea di tendenza trova conferme anche a livello europeo, ove si registra un regionalismo “bloccato” stante la medesima pervasività statale sul lato delle entrate e il controllo del coordinamento della finanza pubblica a tutti i livelli di governo
2017
978-88-9210800-4
L’autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome / Scanu, Giuseppe Giovanni. - 10:(2017), pp. 1-240.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/174241
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