Da sempre la dottrina è stata impegnata nella individuazione dell’ambito di estensione della parentela, la cui generica definizione codicistica secondo l’opinione prevalente non ha mai consentito di stabilire con certezza la pari rilevanza giuridica del rapporto di parentela originato in costanza di matrimonio e di quello originato da una unione non coniugale. Il dubbio circa l’equiparazione della parentela meramente naturale a quella legittima non riguarda tuttavia il rapporto di filiazione, per il quale è espressamente intervenuto l’art. 110 della legge di riforma del 1975, con la sostituzione dell’art.261 c.c.. La nuova norma, peraltro, è riservata alla filiazione legalmente accertata da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, ma non si applica alla filiazione non riconosciuta o non riconoscibile. Il panorama normativo appare, comunque, disomogeneo e per certi versi incoerente e legittima la permanenza del dubbio, in special modo relativamente alla parentela naturale di grado diverso dal primo ed alla parentela naturale in linea collaterale. Un punto ancor più critico è costituito dall’interrogativo circa la cessazione del vincolo di affinità in caso di divorzio, giacchè solo alla persistenza dello stesso può essere ricollegata la sopravvivenza del corrispondente obbligo alimentare tra affini. Appare singolare, e potrebbe essere significativo e, di conseguenza, assai criticabile che né con la novella del 1978, né, soprattutto, con la novella del 1987 il legislatore abbia voluto cogliere l’occasione di inserire il divorzio fra le cause di cessazione del vincolo di affinità.
LA PARENTELA E L'AFFINITA' / Galletta, Franca. - (2008).
LA PARENTELA E L'AFFINITA'
GALLETTA, Franca
2008-01-01
Abstract
Da sempre la dottrina è stata impegnata nella individuazione dell’ambito di estensione della parentela, la cui generica definizione codicistica secondo l’opinione prevalente non ha mai consentito di stabilire con certezza la pari rilevanza giuridica del rapporto di parentela originato in costanza di matrimonio e di quello originato da una unione non coniugale. Il dubbio circa l’equiparazione della parentela meramente naturale a quella legittima non riguarda tuttavia il rapporto di filiazione, per il quale è espressamente intervenuto l’art. 110 della legge di riforma del 1975, con la sostituzione dell’art.261 c.c.. La nuova norma, peraltro, è riservata alla filiazione legalmente accertata da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, ma non si applica alla filiazione non riconosciuta o non riconoscibile. Il panorama normativo appare, comunque, disomogeneo e per certi versi incoerente e legittima la permanenza del dubbio, in special modo relativamente alla parentela naturale di grado diverso dal primo ed alla parentela naturale in linea collaterale. Un punto ancor più critico è costituito dall’interrogativo circa la cessazione del vincolo di affinità in caso di divorzio, giacchè solo alla persistenza dello stesso può essere ricollegata la sopravvivenza del corrispondente obbligo alimentare tra affini. Appare singolare, e potrebbe essere significativo e, di conseguenza, assai criticabile che né con la novella del 1978, né, soprattutto, con la novella del 1987 il legislatore abbia voluto cogliere l’occasione di inserire il divorzio fra le cause di cessazione del vincolo di affinità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.