Conditio sine qua non for the application of special law is that both devices are in flight (i.e, moving). So defined the conditions of the case, hypothesis of a collision on the runway, and those of collision in flight are considered. Referred to the latter, legal problems from the employment of airborne anti-collision devices and possible conflicts with instructions by the tower of control, as well as the implications on the position of the pilot-in-command so defined are taken in consideration. It is necessary to consider hypothesis of mixed collision between ship and aircraft. The discipline of the collision does not present significant differences with respect to the general criteria of Tort liability, with the exception of the application of a regime of monetary limitation. Rather, the discipline of the collision has been served to test institutes then expanded in general law, like the apportionment of torts. Finally, the paper examines perspectives opened by the (not yet in force) Conventions of Montreal of 2009 on liability for damages to third parties on surface, that also considers compensation for damages caused by collision.

De jure condito, lo scritto prende in considerazione i confini fra le ipotesi di urto e di danni a terzi in superfice, con riferimento al codice della navigazione italiano ed alla Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi in superficie. Inoltre, lo scritto prende in considerazione i problemi di coordinamento fra la disciplina applicabile a tutti glia eromobili e quella applicabile ai soli apparecchi per il volo da diporto e sportivo, con le problematiche aperte in Italia dalla l. 25 marzo 1985, n. 106, risolte soltanto con la riforma del codice della navigazione del 2005-2006. Viene preso in considerazione il regime di limitazione, dedunziando l'omissione di una previsione legislativa circa la decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione. Nonostante la recente riforma delle norme di diritto internazionale privato, resta aperto il problema dell'individuazione della legge applicabile in caso di urto nello spazio aereo internaizonale, che si ritiene ricadano ancora nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del codice della navigazione. Conditio sine qua non per l'applicazione della disciplina di diritto speciale è che entrambi gli apparecchi siano considerati in volo (cioé in movimento): vengono così definiti i presupposti della fattispecie, esaminando le ipotesi di urto sulla pista, e quelle in volo. Rispetto a queste ultime bvengono prese in considerazione le problematiche aperte dall'uso dei sistemi anti-collisione e dei possibili conflitti con le istruzioni della torre di controllo, nonché i risvolti sulla poisizione del comandante. Occorre considerare poi le ipotesi di urto misto fra nave ed aeromobile. La disciplina dell'urto non presenta differenze significative rispetto ai criteri generali della responsbailità civile, con l'eccezione dell'applicazione di un regime di limitazione risarcitoria. Anzi, la disciplina dell'urto è servista a sperimentare istituti poi accolti dal diritto comune, come il principio della proporzionalità della colpa, in caso di colpa comune. Vengono, infoine, esaminate le prospettive aperte dalle due (non ancora vigenti) Convenzioni di Montreal del 2009 sulla responsbailità per danni a terzi in superficie, che prendono in considerazione anche il risarcimento dei danni da urto.

La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili / COMENALE PINTO, Michele Maria. - (2009), pp. 129-155.

La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili

COMENALE PINTO, Michele Maria
2009-01-01

Abstract

Conditio sine qua non for the application of special law is that both devices are in flight (i.e, moving). So defined the conditions of the case, hypothesis of a collision on the runway, and those of collision in flight are considered. Referred to the latter, legal problems from the employment of airborne anti-collision devices and possible conflicts with instructions by the tower of control, as well as the implications on the position of the pilot-in-command so defined are taken in consideration. It is necessary to consider hypothesis of mixed collision between ship and aircraft. The discipline of the collision does not present significant differences with respect to the general criteria of Tort liability, with the exception of the application of a regime of monetary limitation. Rather, the discipline of the collision has been served to test institutes then expanded in general law, like the apportionment of torts. Finally, the paper examines perspectives opened by the (not yet in force) Conventions of Montreal of 2009 on liability for damages to third parties on surface, that also considers compensation for damages caused by collision.
2009
88-243-1848-7
De jure condito, lo scritto prende in considerazione i confini fra le ipotesi di urto e di danni a terzi in superfice, con riferimento al codice della navigazione italiano ed alla Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi in superficie. Inoltre, lo scritto prende in considerazione i problemi di coordinamento fra la disciplina applicabile a tutti glia eromobili e quella applicabile ai soli apparecchi per il volo da diporto e sportivo, con le problematiche aperte in Italia dalla l. 25 marzo 1985, n. 106, risolte soltanto con la riforma del codice della navigazione del 2005-2006. Viene preso in considerazione il regime di limitazione, dedunziando l'omissione di una previsione legislativa circa la decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione. Nonostante la recente riforma delle norme di diritto internazionale privato, resta aperto il problema dell'individuazione della legge applicabile in caso di urto nello spazio aereo internaizonale, che si ritiene ricadano ancora nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del codice della navigazione. Conditio sine qua non per l'applicazione della disciplina di diritto speciale è che entrambi gli apparecchi siano considerati in volo (cioé in movimento): vengono così definiti i presupposti della fattispecie, esaminando le ipotesi di urto sulla pista, e quelle in volo. Rispetto a queste ultime bvengono prese in considerazione le problematiche aperte dall'uso dei sistemi anti-collisione e dei possibili conflitti con le istruzioni della torre di controllo, nonché i risvolti sulla poisizione del comandante. Occorre considerare poi le ipotesi di urto misto fra nave ed aeromobile. La disciplina dell'urto non presenta differenze significative rispetto ai criteri generali della responsbailità civile, con l'eccezione dell'applicazione di un regime di limitazione risarcitoria. Anzi, la disciplina dell'urto è servista a sperimentare istituti poi accolti dal diritto comune, come il principio della proporzionalità della colpa, in caso di colpa comune. Vengono, infoine, esaminate le prospettive aperte dalle due (non ancora vigenti) Convenzioni di Montreal del 2009 sulla responsbailità per danni a terzi in superficie, che prendono in considerazione anche il risarcimento dei danni da urto.
La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili / COMENALE PINTO, Michele Maria. - (2009), pp. 129-155.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/73934
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact