The use of informatic and telematic applications in the field of transports has several advantages in terms of efficiency, cost reduction and security. On the other hand, it shows risks of unauthorized access to computer systems. Maritime and air carriage documents are excluded from the scope of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (so called «eCommerce Convention») according to the express provision of its Article 2, para 2. The advent of computerized systems is expected to have strong impact on structure of distance sales and documentary credit. Maritime trade experienced various models of electronic documentation, based on agreements among all parties involved in the carriage. Various uniform law conventions allow for the issuance of electronic transport document, but they do not provide rules on their actual use. This also applies to recent Rotterdam Rules, which expressly provide for the issuance of negotiable electronic transport record and identify exclusive control of the record as equivalent of possession. If a set of rules internationally accepted among all interested parties, including financial bodies, will not be developed, a new instrument of uniform law on that specific topic may be appropriate.

L’impiego di applicazioni informatiche e telematiche nei trasporti ha vari vantaggi, in termini di efficienza, riduzione dei costi e sicurezza. Tuttavia, essa presenta anche i rischi di accessi fraudolenti ai sistemi informatici. La documentazione del trasporto marittimo ed aereo è esclusa dall’ambito di applicazione della Convenzione Uncitral sull’uso di comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali, della c.d. «eCommerce Convention», alla stregua dell’espressa previsione di cui al suo art. 2, §2. L’avvento dei sistemi computerizzati è destinato ad incidere fortemente anche sugli assetti tradizionali delle vendite fra piazze diverse, come nel credito documentario. Nei traffici marittimi sono stati sperimentati vari sistemi di documentazione elettronica della merce trasportata, basati sull’accordo fra i soggetti coinvolti nel trasporto. Varie convenzioni di diritto uniforme ammettono l’emissione di documenti di trasporto in forma elettronica; tuttavia, esse non disciplinano il loro impiego in concreto. Ciò vale anche per le recenti Regole di Rotterdam, che prevedono espressamente la possibilità di emettere documenti elettronici negoziabili, e individuano il controllo esclusivo della registrazione elettronica come equivalente 29 al possesso. Se non si svilupperà uno schema negoziale internazionalmente accettato fra le categorie interessate, ivi compresi gli enti finanziatori garantiti dalle merci, potrà essere opportuna l’adozione di un nuovo strumento di diritto uniforme su questo specifico argomento.

I documenti elettronici di trasporto / COMENALE PINTO, Michele Maria. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - 1(2012), pp. 33-60.

I documenti elettronici di trasporto

COMENALE PINTO, Michele Maria
2012-01-01

Abstract

The use of informatic and telematic applications in the field of transports has several advantages in terms of efficiency, cost reduction and security. On the other hand, it shows risks of unauthorized access to computer systems. Maritime and air carriage documents are excluded from the scope of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (so called «eCommerce Convention») according to the express provision of its Article 2, para 2. The advent of computerized systems is expected to have strong impact on structure of distance sales and documentary credit. Maritime trade experienced various models of electronic documentation, based on agreements among all parties involved in the carriage. Various uniform law conventions allow for the issuance of electronic transport document, but they do not provide rules on their actual use. This also applies to recent Rotterdam Rules, which expressly provide for the issuance of negotiable electronic transport record and identify exclusive control of the record as equivalent of possession. If a set of rules internationally accepted among all interested parties, including financial bodies, will not be developed, a new instrument of uniform law on that specific topic may be appropriate.
2012
L’impiego di applicazioni informatiche e telematiche nei trasporti ha vari vantaggi, in termini di efficienza, riduzione dei costi e sicurezza. Tuttavia, essa presenta anche i rischi di accessi fraudolenti ai sistemi informatici. La documentazione del trasporto marittimo ed aereo è esclusa dall’ambito di applicazione della Convenzione Uncitral sull’uso di comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali, della c.d. «eCommerce Convention», alla stregua dell’espressa previsione di cui al suo art. 2, §2. L’avvento dei sistemi computerizzati è destinato ad incidere fortemente anche sugli assetti tradizionali delle vendite fra piazze diverse, come nel credito documentario. Nei traffici marittimi sono stati sperimentati vari sistemi di documentazione elettronica della merce trasportata, basati sull’accordo fra i soggetti coinvolti nel trasporto. Varie convenzioni di diritto uniforme ammettono l’emissione di documenti di trasporto in forma elettronica; tuttavia, esse non disciplinano il loro impiego in concreto. Ciò vale anche per le recenti Regole di Rotterdam, che prevedono espressamente la possibilità di emettere documenti elettronici negoziabili, e individuano il controllo esclusivo della registrazione elettronica come equivalente 29 al possesso. Se non si svilupperà uno schema negoziale internazionalmente accettato fra le categorie interessate, ivi compresi gli enti finanziatori garantiti dalle merci, potrà essere opportuna l’adozione di un nuovo strumento di diritto uniforme su questo specifico argomento.
I documenti elettronici di trasporto / COMENALE PINTO, Michele Maria. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - 1(2012), pp. 33-60.
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