L’articolo analizza la ratio delle disposizioni che hanno introdotto in Italia le quote a favore del genere sotto-rappresentato (attualmente le donne) negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e a controllo pubblico; ricostruisce il quadro normativo in materia e mette in luce come attualmente le regole dedicate all’equilibrio di genere per le società quotate siano state riscritte dalla legge n. 160 del 2019, che ha modificato le originarie previsioni introdotte nel Testo Unico sull’intermediazione finanziaria n. 58 del 1998 dalla Legge Golfo-Mosca n. 120 del 2011. L’articolo sottolinea quindi le differenze fra le regole in vigore per le società quotate e quelle vigenti per le società controllate dallo Stato: per queste ultime la disciplina è costituita dall’art. 3 della legge Golfo-Mosca e dall’art. 4, 11° comma del TUSPP, d.lgs. 175 del 2016. Si sottolinea come per le società quotate la quota riservata al genere sotto-rappresentato sia di 2/5 dei posti e tale percentuale debba essere osservata per 6 mandati (a far data dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020); mentre per le società a controllo pubblico la quota è di 1/3 e la previsione sembra avere durata illimitata nel tempo. L’articolo formula anche alcune proposte di riforma della normativa per armonizzare le rispettive previsioni.

The article analyses the rationale of the provisions that introduced in Italy the gender quotas (in favour of the under-represented gender, currently women) in the board of directors and supervisory board of listed and state-owned companies; it describes the regulatory framework on the subject and highlights how the rules on gender balance for listed companies were currently rewritten by Law no. 160 of 2019, which amended the original provisions introduced in the T.U.F. no. 58 of 1998 by Law no. 120 of 2011 (Legge Golfo-Mosca). The article therefore highlights the differences between the rules in force for listed companies and those in force for stateowned companies: for the latter, the rules consist of Article 3 of the Legge Golfo-Mosca and Article 4, paragraph 11 of the TUSPP, Legislative Decree 175 of 2016. It should be noted that for listed companies the quota reserved for the under-represented gender is 2/5 of the positions in the board and this percentage must be observed for 6 mandates (starting from the first renewal after January 1, 2020); while for state-owned companies the quota is 1/3 and the provision seems to have unlimited duration. The article also makes some proposals for regulatory reform to harmonise the respective provisions.

Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina / Massa, Fabiana; Desana, Eva. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 24(2020), pp. 1-18.

Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina

fabiana massa;
2020-01-01

Abstract

The article analyses the rationale of the provisions that introduced in Italy the gender quotas (in favour of the under-represented gender, currently women) in the board of directors and supervisory board of listed and state-owned companies; it describes the regulatory framework on the subject and highlights how the rules on gender balance for listed companies were currently rewritten by Law no. 160 of 2019, which amended the original provisions introduced in the T.U.F. no. 58 of 1998 by Law no. 120 of 2011 (Legge Golfo-Mosca). The article therefore highlights the differences between the rules in force for listed companies and those in force for stateowned companies: for the latter, the rules consist of Article 3 of the Legge Golfo-Mosca and Article 4, paragraph 11 of the TUSPP, Legislative Decree 175 of 2016. It should be noted that for listed companies the quota reserved for the under-represented gender is 2/5 of the positions in the board and this percentage must be observed for 6 mandates (starting from the first renewal after January 1, 2020); while for state-owned companies the quota is 1/3 and the provision seems to have unlimited duration. The article also makes some proposals for regulatory reform to harmonise the respective provisions.
2020
L’articolo analizza la ratio delle disposizioni che hanno introdotto in Italia le quote a favore del genere sotto-rappresentato (attualmente le donne) negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e a controllo pubblico; ricostruisce il quadro normativo in materia e mette in luce come attualmente le regole dedicate all’equilibrio di genere per le società quotate siano state riscritte dalla legge n. 160 del 2019, che ha modificato le originarie previsioni introdotte nel Testo Unico sull’intermediazione finanziaria n. 58 del 1998 dalla Legge Golfo-Mosca n. 120 del 2011. L’articolo sottolinea quindi le differenze fra le regole in vigore per le società quotate e quelle vigenti per le società controllate dallo Stato: per queste ultime la disciplina è costituita dall’art. 3 della legge Golfo-Mosca e dall’art. 4, 11° comma del TUSPP, d.lgs. 175 del 2016. Si sottolinea come per le società quotate la quota riservata al genere sotto-rappresentato sia di 2/5 dei posti e tale percentuale debba essere osservata per 6 mandati (a far data dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020); mentre per le società a controllo pubblico la quota è di 1/3 e la previsione sembra avere durata illimitata nel tempo. L’articolo formula anche alcune proposte di riforma della normativa per armonizzare le rispettive previsioni.
Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina / Massa, Fabiana; Desana, Eva. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 24(2020), pp. 1-18.
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